Circolare 28 novembre 2025, n. 148
Un’importante opportunità è stata introdotta dal decreto Coesione (art. 21, D.L. n. 60/2024) e recentemente resa operativa dall’INPS con la circolare n. 148 del 28 novembre 2025. Si tratta di un incentivo economico volto a sostenere l’autoimpiego giovanile nei settori della transizione digitale ed ecologica.
Di seguito si riporta una sintesi operativa dei requisiti, degli importi e delle scadenze imminenti.
L’incentivo prevede l’erogazione di un contributo economico mensile pari a 500 euro.
Durata: il contributo è riconosciuto per un massimo di 36 mesi (3 anni) e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
Modalità di erogazione: il pagamento avviene annualmente in via anticipata, previa verifica della regolarità contributiva.
Regime fiscale: il contributo non concorre alla formazione del reddito (è esentasse ai fini IRPEF) e non è soggetto a ritenute.
Possono accedere al beneficio i soggetti che, alla data di avvio dell’attività, possiedono congiuntamente i seguenti requisiti:
- età: essere under 35 (non aver ancora compiuto il 35° anno di età);
- stato occupazionale: essere disoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015.
Nota per le società: nel caso di attività avviata in forma societaria, il contributo può essere riconosciuto a un solo socio, purché in possesso dei requisiti sopra elencati.
L’agevolazione spetta per le nuove attività imprenditoriali avviate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.
L’impresa deve rispettare i requisiti dimensionali di “piccola impresa” (meno di 50 occupati e fatturato/bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro).
Per quanto riguarda i settori ammessi (codici ATECO), l’attività deve rientrare nei settori strategici per lo sviluppo tecnologico, digitale ed ecologico. Di seguito una sintesi delle macro-categorie ammesse:
- Manifatturiero (C): alimentari, tessile, legno, chimica, farmaceutica, elettronica, macchinari, mobili, ecc.;
- Energia e Utilities (D, E): energia elettrica, gestione rifiuti, reti fognarie, acqua;
- Costruzioni (F): edifici, ingegneria civile, lavori specializzati;
- Trasporti e Magazzinaggio (H): terrestre, marittimo, aereo, corrieri;
- Informazione e Comunicazione (J): software, telecomunicazioni, editoria;
- Attività Professionali (M): studi legali, contabilità, architettura, ingegneria, ricerca e sviluppo, pubblicità, servizi veterinari;
- Istruzione, Sanità e Assistenza (P, Q): istruzione, servizi sanitari e sociali;
- Attività Artistiche e Culturali (R): musei, attività creative;
- Servizi (S, N): riparazione computer, servizi per la persona, servizi di supporto alle imprese.
I termini per la domanda sono molto stretti e variano in base alla data di avvio dell’attività
- per attività avviate prima del 28 novembre 2025: il termine di 30 giorni decorre dalla pubblicazione della circolare INPS;
- per attività avviate dopo il 28 novembre 2025: la domanda va presentata entro 30 giorni dalla data di avvio dell’attività.
Cosa si intende per “Avvio attività”: fa fede la data di invio della Comunicazione Unica al Registro delle imprese con dicitura “immediato inizio attività economica” o la comunicazione di inizio attività per impresa già iscritta. La sola costituzione senza inizio attività (impresa inattiva) non fa decorrere i termini e non soddisfa il requisito.
La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica tramite il portale INPS.
Percorso: Portale INPS > “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Incentivo Decreto Coesione”.
È necessario SPID (livello 2), CIE o CNS. Per quanto riguarda la ripartizione dei fondi, le risorse sono limitate e ripartite su base territoriale (es. 63,58% per le regioni meno sviluppate, 30,95% per le più sviluppate). L’INPS monitorerà le domande e potrà bloccare l’accesso in caso di esaurimento fondi.




