Adempimento spontaneo: in arrivo le comunicazioni da controllo incrociato tra scontrini e pagamenti POS

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Per promuovere l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti titolari di partita IVA, l’Agenzia delle entrate trasmette, agli indirizzi di posta elettronica certificata, attivati dai contribuenti interessati, o in alternativa per posta ordinaria, una comunicazione contenente le possibili situazioni di anomalia tra i dati risultanti dai pagamenti effettuati tramite POS e gli importi delle operazioni documentate da e-fattura e corrispettivi telematici.

 

Il provvedimento 352652/2023 , emanato in attuazione delle disposizioni stabilite dall’art. 1, commi da 634 a 636, della Legge n. 190/2014, in sostanza, individua le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto mensile tra i pagamenti elettronici ricevuti e le fatture elettroniche emesse e/o i corrispettivi telematici trasmessi dal contribuente.

 

Dati messi a disposizione nelle comunicazioni
Codice fiscale, denominazione\cognome e nome del contribuente
Numero identificativo della comunicazione e periodo d’imposta
Codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata
Descrizione dell’anomalia riscontrata, riferita alla discrepanza tra l’ammontare mensile dei pagamenti elettronici e l’ammontare mensile di imponibile IVA e imposta risultanti dalle fatture elettroniche emesse e\o dai corrispettivi trasmessi telematicamente
Modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata
Istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare errori od omissioni, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso
Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

 

Si ricorda che i contribuenti che dovessero trovare fondata l’anomalia segnalata possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi avvalendosi del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata.

 

A tale ultimo riguardo, si evidenzia inoltre che i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, possono avvalersi del ravvedimento anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento (art. 4, D.L. n. 131/2023). Per avvalersi della norma da ultimo menzionata, il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro la data del 15 dicembre 2023.

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