Aggiornamenti su alcune sostanze nei cosmetici: nuovo Regolamento UE 2026/78

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Il 12 gennaio 2026 la Commissione Europea ha adottato il nuovo Regolamento (UE) 2026/78, che modifica la normativa cosmetica di base (Regolamento CE n. 1223/2009) per quanto riguarda l’utilizzo di alcune sostanze classificate come CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione).

 

Le principali sostanze di interesse per i settori estetica e acconciatura sono le seguenti:

 

  1. ARGENTO (INCI: CI 77820)

L’argento resta un colorante autorizzato, ma con limiti precisi:

  • Consentito fino allo 0,2% solo in prodotti per labbra e ombretti.

  • Vietato in altri prodotti come smalti, gel unghie, spray, ecc.

    I prodotti non conformi non potranno più essere immessi o mantenuti sul mercato e non potranno più essere detenuti per l’utilizzo professionale.

 

  1. HEXYL SALICYLATE (2-idrossibenzoato di esile)

Sono stati introdotti nuovi limiti di concentrazione:

  • Fragranze idroalcoliche (esclusi bambini <3 anni): max 2%

  • Prodotti da risciacquare: max 0,5%

  • Prodotti senza risciacquo: max 0,3%

  • Dentifrici: max 0,001%

  • Collutori: max 0,001%

  • Prodotti per bambini <3 anni: max 0,1% (generalmente sconsigliato)

 

  1. O-PHENYLPHENOL (Bifenil-2-olo)

Confermato l’uso come conservante entro limiti specifici (incluso il suo sale sodico):

  • Prodotti da risciacquare: max 0,2%

  • Prodotti senza risciacquo: max 0,15%

  • Vietato nei prodotti spray o che possano essere inalati

  • Vietato nei prodotti per il cavo orale (dentifrici, collutori)

  • Si raccomanda di evitare il contatto con gli occhi

 

Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1° maggio 2026.

Da tale data i prodotti non conformi non potranno più essere venduti né utilizzati.

 

LEGGI IL REGOLAMENTO UE 2026/78

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