Entro il 30 giugno di ogni anno è richiesta la pubblicazione dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro.
Quando non è necessario pubblicare
Non devono essere pubblicati gli aiuti di Stato e gli aiuti “de minimis” già registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
Sono inoltre esclusi dall’obbligo:
- gli aiuti di carattere generale riconosciuti a tutti i soggetti con determinati requisiti;
- le somme percepite come corrispettivo per prestazioni svolte;
- le retribuzioni per incarichi ricevuti;
- gli importi corrisposti a titolo di risarcimento.
Cosa fare entro il 30 giugno 2026
- Verificare se, nel corso del 2025, sono stati incassati contributi, sovvenzioni o altri benefici pubblici di importo complessivo pari o superiore a €10.000;
- verificare la presenza di detti contributi nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (https://www.rna.gov.it/trasparenza/aiuti);
- valutare se e quali contributi vanno pubblicati (escludere quelli esenti dall’obbligo o già presenti nell’RNA);
- procedere alla pubblicazione degli eventuali contributi.
Modalità di pubblicazione
- Le SRL che depositano un bilancio ordinario al Registro Imprese: devono verificare che le erogazioni ricevute siano indicate nella nota stessa.
- Le aziende che non depositano il bilancio ma hanno un sito internet: devono predisporre un’apposita scheda contenente le informazioni richieste dalla normativa; nel caso in cui tutti i contributi siano pubblicati nell’RNA non sarà necessario fare nulla.
- Le aziende prive di sito internet: devono provvedere alla pubblicazione tramite il sito internet dell’Associazione di Categoria di appartenenza. In questo caso, potete rivolgervi direttamente agli uffici di Confartigianato Imprese Belluno.
Sanzioni
In caso di mancata pubblicazione sono previste:
- una sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
- la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
Per maggiori informazioni scrivere a segreteria@confartigianatobelluno.eu.





