Aiuti di stato: pubblicazione entro il 30 giugno

aiuti di stato, contributi pubblici, confartigianato

Condividi articolo:

Si ricorda che entro il 30 giugno di ogni anno è richiesta la pubblicazione sul proprio sito internet aziendale dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro.

 

Come procedere?

 

Effettuare gli opportuni controlli con chi gestisce la contabilità fiscale e amministrativa e verificare se le erogazioni di contributi ricevute (somma di tutti i contributi) sono di importo uguale o superiore a 10.000 euro. In questo caso, verificare che tutti i contributi siano pubblicati sul Registro nazionale degli aiuti (RNA).

 

Fatto questo passaggio, possono verificarsi tre casistiche:

 

caso A) Hai una srl che deposita al Registro delle Imprese un bilancio ordinario?

Controllare con chi gestisce la contabilità fiscale e amministrativa che le erogazioni ricevute siano state puntualmente indicate nella nota stessa.

 

caso B) Non depositi un bilancio ordinario ma la tua azienda ha un sito internet?

 Se è stato confermato che tutti i contributi sono pubblicati nel RNA, bisogna pubblicare la seguente dicitura:

“obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE xxxxxx (inserisci il codice fiscale dell’azienda)”

 In quale pagina del sito vanno pubblicate queste informazioni?

La norma non lo specifica, è preferibile comunque pubblicare tali informazioni nella homepage del sito dove sono riportati i riferimenti dell’azienda, la p.iva e la politica in tema di privacy (privacy policy).

 

caso C) La tua azienda non ha un sito internet?

I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono, in questo caso rivolgersi direttamente a Confartigianato Imprese Belluno.

 

 

Ricordiamo che la norma prevede a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

 

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

 

Per maggiori informazioni scrivere a segreteria@confartigianatobelluno.eu.

Cerca articoli

Cerca

Ultimi articoli

Categorie
Archivi
Hai bisogno di aiuto o hai un dubbio?

Se desideri più informazioni o vuoi richiedere una consulenza, scrivici o chiamaci.

CONTATTACI

Articoli Correlati