BONUS EDILIZIA – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: no visto di conformità per fatture antecedenti al 12 novembre

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Non si applica l’obbligo di apposizione del visto di conformità se il contribuente, nel caso di interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio, ha già ricevuto la fattura e pagato l’11 novembre ma non ha ancora trasmesso la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura. E’ una delle indicazioni fornite on line dall’Agenzia delle Entrate per rispondere ai primi quesiti sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal Dl n. 157/2021 (il cosiddetto Decreto Antifrode) in materia di bonus diversi dal Superbonus.

In particolare nelle Faq pubblicate sul proprio sito internet, l’Agenzia delle Entrate risponde alle sollecitazioni avanzate anche da Confartigianato su alcuni casi concreti analizzati alla luce delle novità normative introdotte di recente. Ad esempio, in merito ai bonus diversi dal Superbonus, l’Agenzia chiarisce che l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione, introdotto dal Dl antifrode n. 157/2021 non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del Dl n. 157/2021) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata. Con riferimento, invece, ai tecnici, viene chiarito che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del Dl n. 157/2021.

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