Coronavirus: dal MIMS nuove proroghe per patenti e certificati

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A seguito prolungamento dello stato di emergenza al 31/03/2022, il MIMS, con circolare del 27 dicembre 2021, ha disposto nuove proroghe per i certificati di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio.

Per le patenti ancora da conseguire sono in vigore le seguenti proroghe:
– esame teoria – chi ha presentato la domanda di conseguimento patente dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 (attuale data di cessazione dello stato di
emergenza sanitaria) può svolgere la prova entro 1 anno (e non entro sei mesi) dalla data di presentazione e accettazione della domanda
– fogli rosa – i documenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 (attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria) sono prorogati fino 29 giugno 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022, attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria) sempre che non siano già stati rinnovati nella validità.

Per quanto riguarda le patenti scadute e da rinnovare queste le nuove scadenze:
per circolare in Italia, le patenti di guida italiane con scadenza tra 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022 sono valide fino al 29 giugno 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022, attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria).

Per circolare negli altri Paesi membri dell’UE le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza
– tra 1 febbraio 2020 e 31 maggio 2020 sono valide fino a 13 mesi dopo la scadenza normale
– tra 1 giugno 2020 e 31 agosto 2020 sono valide fino al 1 luglio 2021
– tra 1 settembre 2020 e 30 giugno 2021 sono valide fino 10 mesi dopo la scadenza normale Queste proroghe non si applicano alla patente di guida quale documento di riconoscimento.

Per la revisione dei veicoli sono attualmente in vigore le seguenti scadenze:
i veicoli immatricolati in Italia di categoria M (es. auto, autobus, autocaravan), N (es. camion, autoarticolati) e O3-O4 (rimorchi di massa maggiore di 3,5 t.) con revisione scaduta tra ottobre 2020 e giugno 2021 possono circolare fino a 10 mesi dopo la scadenza normale (secondo il Regolamento UE 2021/267 – articolo 5).

Per i veicoli di categoria M, N, O3, O4 con revisione scaduta dopo giugno 2021 e per i veicoli di categoria L (es. moto, ciclomotori, minicar) e O1-O2 (rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.) non ci sono proroghe applicabili.

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