I commi da 153 a 159 dell’art. 1 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) consentono di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari).
Le disposizioni prevedono la possibilità di corrispondere le somme dovute fruendo di una riduzione consistente delle sanzioni che passano al 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo) e vi possono accedere coloro che hanno ricevuto un avviso relativo ai periodi di imposta in corso al 31/12/2019, al 31/12/2020 e al 31/12/2021 e che, alla data del 31/12/2022, non hanno subito il decorso dei 30 giorni per il pagamento integrale o della prima rata, nonché coloro che hanno ricevuto la comunicazione di irregolarità per la quale, sempre alla data del 31/12/2022, hanno in corso un piano di rateazione “in essere” (quindi riduzione solo sulle rate a scadere) e coloro che riceveranno un avviso bonario in data successiva all’01/01/2023.
In attesa di eventuali chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria:
- nell’urgenza di far rientrare nella sanatoria anche i pagamenti delle rate in scadenza già in questi giorni, per le comunicazioni di irregolarità attualmente dilazionate in venti rate, perché di importo superiore a 5.000 euro, i debitori devono in autonomia effettuare il ricalcolo del piano con la sanzione ridotta al 3% (invece del 10%) e proseguire i pagamenti “scontati” rispettando modalità e termini di versamento già fissati;
- più complessa, invece, la gestione degli avvisi in corso di rateizzazione e di importo inferiore a 5.000 euro; su questa tipologia di atti operano, infatti, due disposizioni agevolative, concernenti la scontistica sulle sanzioni prevista dalla definizione e la rideterminazione del numero massimo di rate in cui il debito è rateizzabile che passano da otto a venti. In questo caso deve essere rideterminato, prima di tutto, il debito residuo considerando la sola sanzione ridotta dal 10% al 3% (senza quindi toccare l’ammontare degli interessi) e l’ammontare ottenuto deve essere suddiviso per un numero di rate, si ritiene formato dalla differenza tra il nuovo massimo totale applicabile (venti rate trimestrali) e il numero di rate già versate.