Fotovoltaico e condomini, una nuova normativa regolamenta l’iniziativa del singolo

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Il singolo proprietario può installare sulle parti comuni dell’edificio i pannelli a servizio del suo immobile senza l’autorizzazione dell’assemblea, a patto che l’intervento non renda necessaria la modifica della superficie, e che l’impianto garantisca stabilità, sicurezza e decoro del fabbricato: il parere contrario espresso dall’assemblea non può dunque comportare alcun impedimento effettivo al singolo condomino che voglia passare alle fonti rinnovabili. È quanto emerge dall’ordinanza 1337/23, pubblicata il 17 gennaio dalla sesta sezione civile della cassazione.

 

La delibera dell’assemblea che esprime “voto contrario” ha valenza soltanto consultiva e non decisoria, dal momento che dal progetto del singolo non emerge alcuna necessità di modifica delle parti comuni. In caso contrario, l’interessato comunica le modalità di esecuzione degli interventi all’amministratore e l’assemblea può prescrivere soluzioni alternative. In definitiva, la necessità di modifiche alle parti comuni è la condizione normativa affinché emergano attribuzioni dell’assemblea sugli impianti fotovoltaici.

 

L’intera normativa in generale pone l’accento sull’interesse comune: il fatto che l’assemblea esprima un parere contrario significa soltanto che anche gli altri condomini hanno l’interesse a utilizzare il bene comune, tanto quanto il singolo interessato.

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