Il decreto “PNRR 2” è legge: novità per bonus edilizi, POS, forfetari e professionisti

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Il secondo decreto varato per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (D.L. 30 aprile 2022, n. 36) conclude il suo iter parlamentare incassando la fiducia dell’Aula di Montecitorio sulla conversione in legge (Ddl C. 3656).

Tra le novità fiscali del provvedimento l’estensione dell’obbligo di fattura elettronica anche ai forfetari, l’applicazione anticipata delle sanzioni per esercenti e professionisti che rifiutano i pagamenti con i Pos, nuovi adempimenti sul Superbonus e i dati da inviare all’Enea.

 

Nel prospetto che segue si riporta una sintesi delle principali novità fiscali introdotte dal provvedimento, che nei giorni scorsi aveva incassato il via libera del Senato.

 Le PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE dal DECRETO “PNRR 2”
SISMABONUS ACQUISTI (art. 18) Decreto “Rilancio”

Ai sensi dell’art. 119, comma 4 , del Decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), per gli interventi di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall’art. 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR, anche se effettuati a favore di persone over 65 e a condizione che siano effettuati congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo della norma in esame e che non siano già richiesti.

Novità del decreto “PNRR 2”

Al riguardo, in sede di conversione del D.L. n. 36/2022 è stata introdotta una norma secondo cui per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l’atto definitivo di compravendita può essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022.

LOTTERIA degli SCONTRINI (art. 18) A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia nel territorio dello Stato che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

La norma dispone inoltre quanto segue:

  • per partecipare all’estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia procedano all’acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio o che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, e che associno all’acquisto medesimo il proprio codice lotteria, individuato da un apposito provvedimento direttoriale;
  • occorre inoltre che l’esercente trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui all’art. 2, commi 3 e 4, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
  • i premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
POS – SANZIONI (art. 18) Viene anticipata al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l’entrata in vigore delle sanzioni previste per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici da parte dei professionisti e degli esercenti arti e professioni.

In sede di conversione in legge del decreto sono stati ampliati gli strumenti di pagamento il cui rifiuto può far scattare la sanzione, aggiundendo alle carte di pagamento, carta di debito e carta di credito, anche le carte prepagate.

FORFETARI – FATTURAZIONE ELETTRONICA (art. 18) L’obbligo di fatturazione elettronica viene esteso anche ai titolari di partita Iva in regime forfetario. Nello specifico, viene abrogata la norma (art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127) che prevedeva l’esonero, tra gli altri, per i soggetti che applicano il regime forfetario e per associazioni sportive dilettantistiche.

In particolare:

  • a partire dal 1° luglio 2022 saranno soggetti a tale obbligo i soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi superiori a 25.000 euro;
  • a partire dal 1° gennaio 2024, tutti gli altri.

Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

SISTEMI di PAGAMENTO ELETTRONICO (art. 18) Gli intermediari che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, oltre alle commissioni addebitate e i dati identificativi degli strumenti di pagamento, anche gli importi complessivi delle transazioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti, sia nel caso in cui il soggetto che effettua il pagamento sia un consumatore finale, sia nel caso in cui si tratti di un operatore economico.
GIOCO PUBBLICO (art. 18-ter) È stato prorogato (a titolo oneroso) fino al 30 giugno 2024 il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati.

Oneri concessori dovuti dal 30 giugno 2022

Gli oneri concessori dovuti a decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti il 30 aprile e il 31 ottobre, sono confermati nella misura definita dall’art. 1, comma 1048 , della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Stabilità 2018).

BONUS EDILIZIA e BONUS ARREDI (art. 24) Viene introdotta una norma secondo cui l’invio telematico all’ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili è finalizzato anche alla corretta attuazione delle misure del PNRR in materia, oltre che al monitoraggio degli interventi beneficiari delle medesime agevolazioni fiscali.
FONTI RINNOVABILI – PISCINE, INFRASTRUTTURE SPORTIVE (art. 24-bis) È previsto per il 2023 un contributo (della misura massima di 1 milione di euro) per progetti di investimento finalizzati all’installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e dei relativi sistemi di accumulo, a beneficio di una serie di soggetti pubblici e privati che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
CODICE della CRISI d’IMPRESA (art. 42) Viene posticipata dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 389), già prevista per il 16 maggio 2022.

Per info:

Sirio Dal Farra – Ufficio fiscale

Numero: 0437/933230

E-mail: fiscale@confartigianatobelluno.eu

 

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