Legge di bilancio 2024

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La Manovra di bilancio è legge. Nella seduta di venerdì 29 dicembre, la Camera dei deputati, con 200 voti favorevoli e 112 contrari, ha approvato in via definitiva il disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, pubblicato il G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023.

 

La Legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha recepito, senza modifiche, il testo proposto dai relatori di Palazzo Madama. Tra le novità: facilitazioni all’accensione dei mutui per la prima casa, contributi per alcune categorie di soggetti, sostegno al welfare aziendale, rinvio dell’introduzione di nuove imposte (sugar tax e plastic tax), misure di slancio per il settore cinematografico, rincaro di alcune imposte nonché delle accise sui tabacchi.

 

Di seguito alcune novità fiscali

 

Fondo di garanzia prima casa
  • L’art. 1, comma 7, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. Il comma 8 assegna al citato Fondo di garanzia ulteriori 282 milioni per l’anno 2024.
  • I commi da 9 a 13, inseriti nel corso dell’esame in Senato prevedono l’inclusione tra le categorie prioritarie di “famiglie numerose” che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali. In relazione alle domande presentate da tali famiglie sono dettate specifiche disposizioni.
Tassazione fringe benefits
  • I commi 16 e 17 prevedono, limitatamente al periodo d’imposta 2024, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits).
  • Il comma 18 estende ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell’anno 2023, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati.
  • I commi da 21 a 25 prevedono, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi. A fronte dell’erogazione di tale contributo è riconosciuto al datore di lavoro un credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
Plastic tax e sugar tax
  • Il comma 44 posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell’efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.
 

IVA prodotti igiene femminile

  • Il successivo comma 45, riporta al 10% l’IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5%. Ripristina inoltre l’aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch’essa precedentemente fissata al 5% dalla legge di bilancio per il 2023.
  • L’art. 1, comma 46, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10%, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%, la cessione dei pellet anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.
  • L’art. 1, comma 47, introdotto in corso di esame parlamentare, fornisce un’interpretazione autentica sulla natura dei contratti di finanziamento intercorsi tra alcuni distributori di veicoli commerciali e i costruttori automobilistici o importatori.
 

Accise sui tabacchi

  • L’art. 1, comma 48, rimodula, innalzandoli, taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l’aliquota di un’imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo. Si tratta in particolare dei seguenti oneri:
    • gli importi previsti per calcolo dell’accisa applicabile ai tabacchi lavorati l’importo dell’accisa minima del tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette; l’importo dell’onere fiscale minimo sulle sigarette;
    • l’accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione;
    • l’imposta di consumo per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.
Differimento deduzione perdite
  • L’art. 1, ai commi da 49 a 51, differisce una quota di deduzione, a fini IRES e IRAP, delle eccedenze derivanti da perdite sui crediti, per enti creditizi e finanziari e imprese assicurative.

 

In particolare si prevede:

  • il differimento della deduzione della quota dell’1 per cento dell’ammontare dei componenti negativi, prevista per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo;
  • analogamente, il differimento della deduzione di una quota pari al 3 per cento, prevista per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.
Rivalutazione terreni e partecipazioni
  • L’art. 1, ai commi 52 e 53, estende le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024 – disposizioni già previste in passato e più volte prorogate nel tempo – stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.
  • Analogamente a quanto già previsto in passato, le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali asset, purché posseduti alla data del 1° gennaio 2024, in luogo del loro costo o valore di acquisto dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.
 

Tax credit cinema

  • Il comma 54 modifica tra l’altro la disciplina relativa al cosiddetto tax credit cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e ad ulteriori contributi previsti dalla medesima legge.
Participation exemption
  • L’art. 1, al comma 59, estende la disciplina della cosiddetta participation exemption – ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze – anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri del’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
Contrasto all’evasione nel lavoro domestico
  • L’art. 1, ai commi 60-62, dispone che l’Agenzia delle entrate e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale realizzino la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati al fine di contrastare l’evasione fiscale nel settore del lavoro domestico.
 

Locazioni brevi

  • L’art. 1, comma 63, aumenta dal 21 al 26% l’aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta. Prevede inoltre che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta venga operata a titolo di acconto. Modifica, infine, le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall’Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell’Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.
Cessione immobili superbonus
  • Il comma 64 dell’art. 1 aggiunge tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus. Il comma 65 prevede che alle plusvalenze suddette si può applicare l’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 26%. Il comma 66 dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il comma 67 specifica che le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi precedenti affluiranno ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al “Fondo per la riduzione della pressione fiscale”.
Beni destinati all’uso personale o familiare
  • L’art. 1, al comma 77, modifica da 300 mila lire a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell’IVA. Le disposizioni si applicano, per effetto di una precisazione introdotta durante l’esame parlamentare, a decorrere dal 1° febbraio 2024.
IMU enti non commerciali
  • Il comma 71 detta una norma interpretativa in materia di esenzione IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto con riguardo alle attività svolte da: enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale e organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato.
  • Il comma 72 detta una norma concernente la tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l’IMU.
  • Il comma 73 detta la disciplina applicabile in caso di differenza (positiva o negativa) fra l’IMU versata e quella effettivamente dovuta.
  • Il comma 74 contiene una norma di coordinamento, valevole a regime, nelle ipotesi in cui alcuni termini scadano nei giorni di sabato o di domenica.
  • Il comma 77 converte da 300 mila lire a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell’IVA.
  • I commi da 78 a 85 dell’articolo 1 recano norme circa l’adeguamento delle esistenze fiscali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio. L’adeguamento, relativo al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse. A seconda che venga effettuato tramite l’eliminazione o l’iscrizione di valori, dà luogo al pagamento di diverse imposte, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere.
  • L’art. 1, ai commi 86 e 87, dispone che l’Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal c.d. Superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull’immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.
Ritenuta sui bonifici
  • I commi da 88 a 90 dell’articolo 1 elevano, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.
 

IVIE e IVAFE

  • Il comma 91 eleva l’aliquota ordinaria dell’IVIE – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero – dallo 0,76 all’1,06 per cento e l’aliquota dell’IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
  • Il comma 92 introduce delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi-TUIR in materia di:
    • atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società;
    • redditi rientranti nella categoria redditi diversi; plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi.
  • Il comma 93 estende alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell’Unione europea.
Compensazioni fiscali tramite F24
  • I commi da 94 a 98 introducono una serie di restrizioni all’uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite.
  • Il successivo comma 99 fa scaturire i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell’attività.
  • Il comma 100 riconosce all’agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l’acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l’attività di riscossione. Tale attività dovrà comunque garantire la protezione dei dati personali.
  • Il comma 249 dell’articolo 1 modifica la disposizione di copertura del credito di imposta per investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno in modo da specificare il tetto di spesa autorizzato per il credito (1.800 milioni di euro per l’anno 2024), eliminare la scadenza del 30 dicembre 2023 per l’emanazione del decreto attuativo, e eliminare il riferimento alle risorse europee e nazionali della politica di coesione quali fonti di copertura.
Credito di imposta autotrasporto
  • Il comma 296, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, estende alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 l’applicazione del credito di imposta in favore delle imprese che effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nella misura massima del 12%, a fronte della la spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore. L’estensione del credito d’imposta avviene nel limite massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2024. Il successivo 297 chiarisce che le predette disposizioni acquistano efficacia dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame in Gazzetta Ufficiale.
  • Il comma 305 intende incentivare le amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui stipulati dal Ministero dell’economia e delle finanze con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie.
  • Il comma 528 prevede che si applichino dal periodo d’imposta 2023, all’imposta locale immobiliare autonoma istituita nella regione autonoma Friuli Venezia-Giulia le disposizioni inerenti l’imposta municipale propria.
 

Dipartimento della giustizia tributaria

  • I commi 544-547, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, modificano le disposizioni del decreto-legge n. 44 del 2023 che hanno disposto l’istituzione presso il Ministero dell’economia e delle finanze del Dipartimento della giustizia tributaria.

 

Per effetto delle modifiche in esame:

  • viene fissato il termine massimo del 31 dicembre 2023 per la nomina del Capo del Dipartimento della giustizia tributaria;
  • viene fissato al 30 giugno del 2024 il termine entro cui provvedere alla riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, alla ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del personale dirigenziale e delle aree tra i differenti dipartimenti, nonché all’organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria.

 

Sono poi introdotte disposizioni transitorie, volte a garantire il funzionamento del Dipartimento nelle more del compimento delle predette operazioni di nomina e organizzazione.

Cabina di regia immobili pubblici
  • I commi 548 e 549 modificano la disciplina della Cabina di regia per l’individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, introdotta dal D.L.. Le norme in esame dispongono che della Cabina di regia facciano parte anche rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero per lo sport e i giovani e integrano la dotazione organica della medesima con due posti di funzione dirigenziale di livello non generale.
  • Il comma 559 autorizza la spesa di 500.00 euro per l’anno 2024 per il finanziamento del fondo di rotazione immobiliare istituito presso Cooperfidi Trento, per il riscatto degli immobili ceduti al fondo di rotazione immobiliare dalle cooperative che hanno fatto ricorso ai piani di risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa.
  • Il comma 560 prevede una esenzione dall’IMU immobili per i fabbricati ad uso abitativo ubicati nel territorio del Comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023.

 

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