Ai sensi dell’art. 1, comma 239, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, in caso di maternità, alle lavoratrici autonome che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.
L’INPS, con la Circolare 3 gennaio 2022, ha già fornito i primi chiarimenti in merito, spiegando che la misura si applica alle seguenti categorie di lavoratrici:
– lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335;
– lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome Inps;
– libere professioniste di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 151/2001 (non gestite dall’Istituto ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza).
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