Obbligo degli amministratori delle società di avere un indirizzo PEC

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Il decreto-legge n. 159, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre scorso, introduce alcune importanti novità riguardanti l’obbligo di comunicazione della PEC degli amministratori delle società.

 

In particolare, l’articolo 13 del decreto prevede:

 

  • Scadenza: il termine per adempiere all’obbligo è fissato al 31 dicembre 2025, come già indicato nella nota del MIMIT del 25 giugno scorso (allegata alla circolare prot. n. 775);

 

  • Soggetti obbligati: l’obbligo non riguarda più tutti gli amministratori, ma solo l’amministratore unico, l’amministratore delegato o, in mancanza, il Presidente del Consiglio di amministrazione;

 

  • PEC personale: la PEC dell’amministratore indicato non può coincidere con quella della società, come già chiarito nella nota MIMIT del 12 marzo scorso (circolare prot. n. 335). Viene così superata la prassi di alcune Camere di commercio che accettavano la PEC aziendale per questo adempimento;

 

  • Sanzioni: in caso di mancata comunicazione della PEC entro il termine stabilito, è prevista la sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 del Codice civile, applicata in misura raddoppiata.

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