Riforma dell’IRPEF 2024: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

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Con la Circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte in materia di IRPEF dal D.Lgs. n. 216/2023.

 

In attuazione della delega fiscale (Legge n. 111/2023), il D.Lgs. ha previsto, tra l’altro, una temporanea rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni IRPEF, delle detrazioni d’imposta, della disciplina del trattamento integrativo e l’abrogazione della normativa relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE).

 

Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito

 

La circolare illustra, limitatamente al periodo d’imposta 2024, i nuovi scaglioni di reddito e le relative aliquote introdotti dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 216/2023, come di seguito riportati:

 

  1. 23% per i redditi fino a 28mila euro;
  2. 35% per i redditi superiori a 28mila euro e fino a 50mila euro;
  3. 43% per i redditi che superano 50mila euro.

 

Rispetto alla disciplina recata dall’art. 11, comma 1, del TUIR, pertanto, limitatamente all’anno 2024, la circolare specifica che:

 

  • è prevista una riduzione, da quattro a tre, degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
  • il primo scaglione di reddito è innalzato a 28mila euro a parità di aliquota al 23%, assorbendo il precedente secondo scaglione;
  • l’aliquota al 25%, in precedenza applicabile al secondo scaglione, per i redditi oltre 15mila euro e fino a 28mila euro, è soppressa;
  • il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, restano invariati rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione.

 

Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato

 

L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 216/2023, innalza, sempre per il solo anno 2024, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione da lavoro dipendente (art. 13, comma 1, lett. a), primo periodo, del TUIR).

 

Tale modifica si applica ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni e gli assegni a esse equiparati) e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15mila euro.

 

Il documento di prassi chiarisce, altresì, che con la modifica viene ampliato, fino a 8.500 euro, l’ammontare del reddito escluso da imposizione (la no tax area), previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.

 

L’Agenzia precisa, inoltre, che la modifica riguarda solo il primo periodo dell’art. 13, comma 1, lett. a), del TUIR, e, pertanto, resta ferma l’applicazione delle altre disposizioni contenute nel medesimo articolo.

 

In particolare, la circolare ricorda che nel calcolo del reddito complessivo, da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (il reddito di riferimento), deve tenersi conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca e al regime forfetario, e della quota di agevolazione ACE.

 

Resta fermo anche che il reddito complessivo deve assumersi al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

 

L’art. 2 del D.Lgs. n. 216/2023 ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni fiscali prevedendo, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50mila euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro della detrazione spettante per l’anno 2024, in relazione agli oneri per i quali la detrazione è fissata al 19% (escluse le spese sanitarie), alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici e ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, comma 4, D.L. n. 34/2020).

 

La riduzione, pari a 260 euro, deve essere operata sull’importo della detrazione determinato ai sensi dell’art. 15, comma 3-bis, del TUIR.

 

Abrogazione dell’ACE

 

La circolare, infine, si sofferma sull’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE), chiarendo che, sino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

 

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