Sanabili entro il 30 novembre gli errori della comunicazione dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura dei Bonus edilizi

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Con la Circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti anche in merito alla regolarizzazione di errori commessi in sede di compilazione della comunicazione relativa all’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’art. 121 del Decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

 

Una delle principali novità riguarda la Remissione in Bonis, in presenza di determinate condizioni, di trasmettere la comunicazione dell’opzione anche successivamente ai seguenti termini:

  • 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione;
  • 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione;
  • 29 aprile 2022, per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 (art. 10-quater, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modifiche dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25).

 

Remissione in bonis
La remissione in bonis – disciplinata dall’art. 2, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 – è ammessa anche per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui all’art. 121, D.L. n. 34/2020, qualora:

  • sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione relativa alle spese dell’anno di riferimento;
  • i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione;
  • non siano già state poste in essere attività di controllo;
  • sia versata la misura minima della sanzione prevista.

 

In presenza di tali condizioni, è possibile inviare la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione. Ne deriva che per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, la comunicazione può essere trasmessa entro il 30 novembre 2022, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

 

Versamento
La remissione in bonis è subordinata al versamento di un importo pari alla misura minima della sanzione prevista dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, corrispondente a 250 euro. Tale sanzione dev’essere versata tramite modello F24, senza possibilità di effettuare la compensazione e non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 472/1997.

 

Di seguito si riportano in sintesi le casistiche sanabili.

 

 

Casistiche sanabili

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