Bollette luce e gas: aumenti bloccati fino al 30 aprile. Come difendersi.

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Il Decreto Aiuti bis ha reso illegittimo, da parte dei gestori dei servizi di fornitura di energia del mercato libero, modificare i contratti in modo unilaterale, con il conseguente aumento del prezzo. E ciò, fino al 30 aprile 2023.

 

Il vincolo si limita però alle condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo.

 

Cosa significa?

Se è vero che il rischio di aumento dovrebbe essere scongiurato per i contratti a prezzo bloccato, il discorso si fa più complesso per i contratti a prezzo variabile (che in molti casi dipende proprio dal famigerato costo dell’energia all’ingrosso e dall’indice di riferimento PUN l’elettricità e PSV per il gas).

 

In questo caso, dunque, non si tratta di modifiche unilaterali ma della semplice applicazione del meccanismo di calcolo tariffario sottoscritto al momento del contratto. Quel che invece non può cambiare in maniera unilaterale, anche nei contratti di fornitura energetica a prezzo variabile, è tutto ciò che non riguarda la componente energia.

 

Se si subisce un rincaro dovuto a modifica unilaterale successiva al 10 agosto, è possibile inviare un reclamo al proprio fornitore di energia contestando l’aumento ai sensi del DL 115/2022. In seconda battuta è possibile avviare una procedura di conciliazione attraverso l’ARERA, contattando il numero verde 800.166.654.

 

 

Per ogni informazione:

Ufficio Energia- Matteo Visigalli

Numero: 0437/933277

E-mail: energia@confartigianatobelluno.eu

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