CCRL Area Meccanica – Orafi – Odontotecnici

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Il 30 settembre 2025 le Organizzazioni Artigiane del Veneto e le OO.SS di categoria hanno siglato il CCRL dell’Area Meccanica, il cui testo definitivo è stata sottoscritto dalle parti in data 9 ottobre 2025. Il nuovo CCRL, che in Veneto si applica ad oltre 14.500 imprese e a circa 70 mila lavoratori, poco meno della metà dell’occupazione artigiana, escluso il settore edile, rappresenta un passaggio fondamentale per assicurare al settore strumenti contrattuali moderni e adeguati in un contesto economico complesso, segnato dall’instabilità dei mercati internazionali, dai conflitti in corso e dai dazi che penalizzano in particolare le aziende esportatrici del Veneto.

 

Parte normativa

 

  • Durata: il nuovo CCRL decorre dal 30 settembre 2025 con una durata sino al 31 dicembre 2027, per un totale di 27 mesi, in continuità con il CCRL del 1° dicembre 2022.

 

  • Fondi di secondo livello EBAV: a partire dal 01.01.2026 i fondi di secondo livello della categoria Metalmeccanici e Orafi vengono accorpati in un unico fondo denominato “Area Meccanica”. Al fine di garantire l’equilibrio del Fondo, è previsto un adeguamento delle quote di secondo livello, che vengono fissate a 5,00 € euro a carico impresa e a 2,05 € a carico lavoratore. La riorganizzazione renderà più efficiente la gestione della bilateralità e, grazie alle maggiori risorse disponibili, sarà possibile attivare una nuova prestazione EBAV che prevedrà il rimborso fino a 200 euro annui per le spese di energia elettrica e gas a favore dei lavoratori con ISEE fino a 23.000 euro.

 

  • Previdenza complementare: per incentivare l’adesione dei lavoratori ai fondi negoziali dell’artigianato, il rinnovo prevede un contributo a carico delle imprese pari all’1,6% della retribuzione utile ai fini TFR (nel precedente CCRL si era fatto riferimento alla retribuzione tabellare) per tutti i dipendenti già iscritti o che aderiranno alla previdenza complementare dopo la stipula dell’integrativo regionale, anche con il versamento del solo TFR. Inoltre, vengono rafforzate le prestazioni EBAV a favore di imprese e lavoratori in caso di adesione del dipendente alla previdenza complementare, con un sostegno economico ulteriormente rafforzato per gli under 35.

 

  • Istituti in materia di orario di lavoro: 1. Gestione flessibile degli orari di lavoro: viene confermata la previsione già contenuta nei precedenti contratti relativamente ai regimi di orario su base quadrimestrale e per periodi superiori ai 4 mesi; 2. Banca Ore: viene inoltre confermato il meccanismo di accantonamento annuo in compensazione; 3. Diversa distribuzione dell’orario di lavoro settimanale: a fronte del venir meno delle condizioni di difficoltà connesse all’aumento dei costi energetici – che avevano motivato l’introduzione della disciplina sulla distribuzione flessibile dell’orario di lavoro con un massimo di 9 ore giornaliere – tale istituto è stato conseguentemente eliminato. A tal proposito si ricorda che in sede di rinnovo del CCNL è stata prevista la possibilità di rimodulare l’orario di lavoro che contempli le 9 ore al giorno per alcuni giorni alla settimana.

 

  • Banca Ore Solidale: al fine di valorizzare e promuovere l’istituto della Banca ore solidale prevista dal decreto legislativo n. 151/2015, il CCRL disciplina le linee guida, con i relativi allegati, per consentire l’utilizzo di tale istituto che consente ai lavoratori di cedere ferie e permessi a chi deve assistere familiari o conviventi in gravi condizioni di salute.

 

  • Conservazione del posto di lavoro: viene aumentato a dodici mesi (rispetto ai dieci previsti dal CCNL nazionale) il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di neoplasie o patologie di analoga gravità, senza oneri aggiuntivi a carico delle imprese.

 

  • Osservatorio regionale: le parti, nel confermare le attività dell’Osservatorio previste nei precedenti contratti regionali, convengono di ritrovarsi annualmente per esaminare i dati derivanti dai flussi delle comunicazioni inviate dalle imprese alle Commissioni Provinciali Premi di Risultato e Welfare per la verifica dei parametri del P.R.V. A tal fine le Commissioni Provinciali Premi di Risultato e Welfare trasmetteranno a EBAV i dati relativi alle richieste pervenute dalle imprese e dell’attività istruttoria svolta, entro il 31 dicembre di ogni anno, utilizzando l’apposito modello.

 

  • Quota volontaria di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale: il CCRL prevede una quota volontaria a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale, pari a € 30,00 per ogni anno di vigenza del CCRL. Nel testo del contratto è evidenziato in modo netto che la trattenuta a carico del lavoratore verrà fatta solo nel caso in cui lo stesso esprima la volontà di partecipare alle spese per il rinnovo contrattuale, riconsegnando al datore di lavoro l’informativa che gli verrà fornita.

 

Parte economica

 

  • ERV: le parti confermano l’Elemento Retributivo Veneto previsto dal precedente CCRL 1.12.2022 all’art. 8 negli importi unificati per i settori Metalmeccanici, Orafi e Odontotecnici, come da tabella inserita nell’accordo.

 

  • Welfare aziendale su base contrattuale: in continuità con il CCRL del 2022, il nuovo Contratto Regionale conferma la scelta di consolidare la misura di welfare aziendale, fissando l’importo a 150 €, che diventa elemento strutturale del trattamento economico, avendo pertanto carattere di ultrattività.

 

Fermo restando il consolidamento dell’importo di 150 € (120 € per gli apprendisti professionalizzanti), per il solo settore Metalmeccanico di produzione, Installazione di Impianti e Autoriparazione limitatamente alle annualità 2026 e 2027, si prevede un aumento progressivo dell’importo da destinare a soluzione di welfare, che viene fissato nei seguenti valori:

 

    • 175,00 € (140,00 € per apprendisti professionalizzanti) nel 2026
    • 200,00 € (160,00 € per apprendisti professionalizzanti) nel 2027

 

Tali valori vengono ridotti in relazione ai part-time con orario fino al 50% nel mese di erogazione.

 

Per il solo settore Orafi/Argentieri e il settore Odontotecnico e limitatamente al periodo di validità del contratto (annualità 2025, 2026 e 2027), si prevede un aumento progressivo dell’importo da destinare a soluzione di welfare, che viene fissato nei seguenti valori:

 

    • 100,00 € (80 € per apprendisti professionalizzanti) nel 2025
    • 150,00 € (120,00 € per apprendisti professionalizzanti) nel 2026
    • 200,00 € (160,00 € per apprendisti professionalizzanti) nel 2027

 

Anche per tali settori viene previsto il consolidamento dell’importo a 150 € (120 € per gli apprendisti professionalizzanti).

Tali valori vengono ridotti in relazione ai part-time con orario fino al 50% nel mese di erogazione.

Gli importi maturano su base mensile in relazione all’effettiva presenza nel periodo di riferimento di ogni anno, purché la presenza sia superiore alla metà dei giorni lavorabili nel mese.

Si considerano come lavorate le giornate di assenza per congedo di maternità/paternità (ex astensione obbligatoria per maternità), quelle per infortunio sul lavoro avvenuto all’interno dell’azienda e malattia, i permessi della legge 104/1992 e donazione sangue, le ferie collettive e i permessi retribuiti per assemblee e per l’esercizio di cariche sindacali.

 

L’assegnazione della soluzione welfare, con riferimento all’anno 2025 avverrà entro il 12 dicembre 2025 con annotazione/regolazione nel cedolino di novembre dell’anno di competenza.

Il testo del CCRL prevede che gli importi indicati maturino in 12 quote mensili, di conseguenza per il 2025 si dovrebbe considerare il periodo da dicembre 2024 a novembre 2025.

Posto quanto sopra, per il solo anno 2025, avendo anticipato di un mese l’erogazione del welfare rispetto all’ intera annualità, pur non essendo espressamente indicato nel testo contrattuale, per mera comodità di calcolo, si può tener conto del periodo di riferimento di 11 mesi, garantendo l’importo pieno se il lavoratore soddisfa il requisito delle giornate lavorate.

 

A partire dall’anno 2026 e così per quelli successivi, l’assegnazione della soluzione di welfare avverrà entro il 12 luglio, con annotazione/regolazione nel cedolino di giugno dell’anno di competenza.

 

Per il 2026 e gli anni a seguire, l’anno di riferimento va inteso come i 12 mesi precedenti l’assegnazione e dunque:

 

    • anno di riferimento per il 2026: 01.07.2025 – 30.06.2026
    • anno di riferimento per il 2027: 01.07.2026 – 30.06.2027

 

L’ammontare spetterà in relazione al maturato su base mensile in ciascun anno di riferimento anche in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, purché il lavoratore abbia maturato almeno 3 mesi di anzianità aziendale; l’avvenuta erogazione di welfare aziendale prevista dal CCRL verrà evidenziata con regolazione e/o annotazione nell’ultimo cedolino utile.

 

Solo nel caso in cui l’impresa non metta a disposizione del lavoratore delle soluzioni di welfare, l’equivalente del valore spettante verrà liquidato in busta paga come valore lordo e soggetto a normale contribuzione e imposizione fiscale, ferma restando la possibilità per il lavoratore di destinare l’importo ad un fondo di previdenza complementare cui ha aderito; ne consegue che il pagamento in busta paga è da considerarsi come un’ipotesi residuale.

 

In relazione alla natura di welfare che caratterizza l’elemento economico in oggetto, pur non essendoci un’indicazione esplicita nel testo dell’accordo, si ritiene che lo stesso non sia assorbibile da altri elementi retributivi o di welfare già concessi dall’impresa ai lavoratori, essendo lo stesso aggiuntivo al trattamento economico complessivo riconosciuto ai lavoratori.

 

  • Welfare bilaterale a favore dell’apprendistato: vengono confermati i tre interventi EBAV a beneficio di imprese che investono sulla crescita professionale di giovani nel settore e a favore dei giovani stessi.

 

Relativamente al contributo per le prosecuzioni dei rapporti di apprendistato duale, tale premio viene incrementato a favore del giovane lavoratore a 600 € nel caso in cui sia dipendente da un datore di lavoro che ha l’attestazione di Maestro Artigiano e a favore dell’impresa a 400 € nel caso in cui il titolare sia in possesso dell’attestazione di Maestro Artigiano.

 

  • Premio di Risultato Veneto (P.R.V.): viene istituito un Premio di Risultato Veneto legato alla produttività e regolamentato dall’“Accordo regionale veneto Premio di Risultato Veneto”, con erogazione negli anni 2026, 2027 e 2028 per tutti i dipendenti imprese dell’area Meccanica (Metalmeccanici – Orafi e Odontotecnici).

 

A) Determinazione importo spettante

 

Il P.R.V. sarà riconosciuto (con riferimento alle annualità 2025, 2026 e 2027) sulla base della verifica dei seguenti due indicatori di riferimento, che ogni azienda dovrà valutare entro il 15 luglio dell’anno di erogazione:

 

    1. Volume affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa, presentate alla scadenza prevista per legge, confrontando la media delle dichiarazioni riferite agli anni indicati dal CCRL.
    2. Numero medio dei dipendenti occupati nello stesso anno di riferimento rispetto all’anno precedente, secondo lo schema previsto dal CCRL.

 

Si rimanda al testo del CCRL la valutazione sulla modalità di computo dei lavoratori, fermo restando che i lavoratori part time saranno conteggiati in proporzione all’orario e i lavoratori a tempo determinato, compresi quelli in somministrazione o gli assunti/cessati in corso dell’anno saranno conteggiati in proporzione ai mesi di durata del rapporto di lavoro negli anni di riferimento.

 

I parametri sono raggiunti se i valori così determinati risultano incrementali, anche su valori decimali.

Ciascun parametro incide in % rispetto all’importo lordo totale: 90% il primo indicatore (dichiarazione IVA) e 10% il secondo (numero dipendenti).

 

La verifica dei parametri potrà portare ai seguenti esiti:

 

    1. qualora l’esito della verifica di entrambi i parametri risulti incrementato, l’azienda erogherà il P.R.V. al 100% e potrà accedere al regime di tassazione agevolata previsto dalla vigente normativa fiscale;
    2. qualora l’esito della verifica di entrambi i parametri risulti pari o inferiore, l’azienda non provvederà all’erogazione del P.R.V.;
    3. qualora un solo parametro risulti incrementato, l’azienda erogherà il R.V. nella misura quantificata per il singolo parametro e potrà accedere al regime di tassazione agevolata previsto dalla vigente normativa fiscale;
    4. nel caso in cui l’impresa non effettui alcuna verifica dei parametri dovrà erogare il R.V. per intero e non potrà accedere al regime di tassazione agevolata previsto dalla vigente normativa fiscale.

Ai fini dell’erogazione, non erogazione o erogazione ridotta del P.R.V., l’Accordo Regionale disciplina una specifica procedura prevedendo l’attivazione delle Commissioni Provinciali Premi Risultato e Welfare, le quali opereranno una valutazione ai fini del riconoscimento in misura piena, ridotta o della non erogazione del P.R.V.

 

L’importo del P.R.V. viene quantificato per tutti i livelli negli importi di seguito riportati:

 

    • Erogazione 2026 (anno di competenza 2025): € 280,00
    • Erogazione 2027 (anno di competenza 2026): € 300,00
    • Erogazione 2028 (anno di competenza 2027): € 320,00

 

Per gli apprendisti professionalizzanti (esclusi i duali), il P.R.V. sarà erogato nella misura del 100%. Il P.R.V. non spetta per i rapporti di apprendistato duale.

 

B) Modalità di erogazione

 

Il P.R.V. sarà erogato ai soli dipendenti delle imprese che risultino in forza nella stessa azienda durante il periodo di misurazione del parametro 2 (numero medio dipendenti occupati) e al momento dell’erogazione dell’importo (es. P.R.V. 2026 per il dipendente in forza nel 2025 e nel mese di erogazione 2026).

 

    1. Il R.V. verrà erogato in un’unica soluzione dell’importo spettante con la retribuzione di competenza del mese di ottobre degli anni 2026, 2027, 2028;
    2. per i lavoratori con orario di lavoro part time alla data del 1° maggio di ciascun anno di erogazione inferiore al 50%, l’importo spetta nella misura del 50%;
    3. per gli intermittenti, il R.V. sarà calcolato in percentuale sulla base della media dell’orario di lavoro svolto nel periodo 1/1 – 30/4 dell’anno di erogazione;
    4. per i lavoratori con anzianità aziendale, anche non continuativa, fino a 6 mesi nel periodo di misurazione di cui al parametro 2, intendendosi per mese l’essere in forza per un periodo superiore a 15 gg. di calendario, il P.R.V. verrà riconosciuto nella misura del 50%.

 

In caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta a partire dal 1° maggio e fino al 30 settembre dell’anno di erogazione per motivi riconducibili a pensionamento, dimissioni in maternità, dimissioni per giusta causa che danno titolo al riconoscimento della NASPI e per fine periodo di comporto, l’importo del P.R.V. sarà erogato con l’ultimo cedolino utile.

 

C) Opzione welfare

 

Il lavoratore potrà optare per la destinazione dell’importo totale o in misura ridotta del P.R.V. se dovuto, in un’unica soluzione, a prestazioni di welfare, ivi compresa l’scrizione ad un fondo di previdenza complementare con conferimento del TFR, laddove siano messe a disposizione da parte del datore di lavoro che compilerà uno specifico allegato prima dell’erogazione del P.R.V.

 

SCARICA IL TESTO COMPLETO DEL CCRL

 

SCARICA L’ACCORDO PREMIO DI RISULTATO VENETO (P.R.V.)

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