Dal 1° luglio 2022, la fatturazione elettronica per i forfetari

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Dal prossimo 1° luglio scatta l’obbligo di fatturazione elettronica per i forfetari con ricavi superiori a 25.000 euro. Ad anticipare l’obbligo rispetto alla precedente previsione è stato il decreto PNRR2, che intervenendo in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, in merito ai soggetti che ricadono nei cd. regimi minimi (regime di vantaggio e regime forfetario) ha stabilito che tali contribuenti sono tenuti all’obbligo di fatturazione elettronica da luglio, qualora i ricavi/compensi dell’anno precedente, ragguagliati ad anno, siano risultati superiori a euro 25.000. Ad oggi l’Amministrazione finanziaria non è intervenuta con un documento di prassi in materia, al fine di dirimere alcuni dubbi dei contribuenti, che cercheremo di risolvere con la presente circolare. I “nuovi” soggetti obbligati L’art. 18 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (cd. decreto “PNRR 2”), modificando l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ha eliminato gli esoneri, in tema di fattura elettronica, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (prendendo a riferimento l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972), previsti per i seguenti soggetti (cd. soggetti minori/in franchigia):
  • rientranti nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
  • rientranti nel regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche), che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.
L’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° luglio 2022, scatterà unicamente per i soggetti precedentemente indicati, qualora l’ammontare dei ricavi/compensi dell’anno precedente (per il 2022 andrà preso a riferimento l’anno 2021), ragguagliati ad anno, siano stati superiori a euro 25.000. Qualora, nell’anno precedente i compensi/ricavi siano stati inferiori a euro 25.000, non vi sarà l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica. Infatti, l’obbligo, per i ricavi/compensi inferiori nell’anno precedente a euro 25.000 scatterà unicamente dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024. Così come stabilito dall’art. 18 del decreto “PNRR 2”, l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica per i cd. soggetti minori scatta dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000. Dal contenuto letterale della disposizione normativa citata si evince che si debba fare riferimento ai compensi/ricavi dell’anno precedente, anche ragguagliati ad anno (quindi, in caso di inizio attività nel corso del 2021, il limite di compensi andrà “scomposto” per il periodo di riferimento, al fine di verificare il superamento della soglia), quindi, non considerando l’anno in corso in cui è iniziata l’attività. Sul punto si auspica una conferma ministeriale. A seguito del nuovo obbligo di utilizzo della fattura elettronica, i soggetti minori, saranno tenuti anche: – alla ricezione in formato elettronico delle fatture passive emesse dai propri fornitori; – alla conservazione elettronica delle fatture; – all’assolvimento elettronico dell’imposta di bollo. Tabella – Soggetti tenuti all’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022
Fattura elettronica a seconda dei soggetti coinvolti nell’operazione (*) Soggetto passivo IVA residente ovvero stabilito in Italia Soggetto passivo IVA nel regime forfetario (art. 1, commi 54-89, della legge n. 190/2014) ovvero nel regime dei minimi (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011) Soggetto passivo IVA produttore agricolo in regime di esonero (art. 34, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972)
Obbligo di emissione della fattura elettronica nei rapporti B2B (fra soggetti passivi IVA) SÌ Non vi è l’obbligo di emissione della fattura elettronica, qualora il cessionario/committente soggetto passivo sia residente ovvero stabilito in un Paese diverso dall’Italia (UE ovvero extra-UE). SÌ, qualora i ricavi/compensi dell’anno precedente – 2021 (anche ragguagliati ad anno) – siano superiori a euro 25.000 Per i ricavi/compensi inferiori a euro 25.000, l’obbligo scatterà dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024. NO
Obbligo di emissione della fattura elettronica nei rapporti B2C (nei confronti di privati consumatori) SÌ, qualora i ricavi/compensi dell’anno precedente – 2021 (anche ragguagliati ad anno) – siano superiori a euro 25.000 Per i ricavi/compensi inferiori a euro 25.000, l’obbligo scatterà dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024. NO
Obbligo di emissione della fattura elettronica nei rapporti B2PA (nei confronti della Pubblica amministrazione) SÌ Vi è l’obbligo di apposizione della firma digitale. SÌ Vi è l’obbligo di apposizione della firma digitale. SÌ Vi è l’obbligo di apposizione della firma digitale.
(*) Per le operazioni per le quali vi è l’obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, per il 2019, 2020, 2021 e 2022 (come da ultimo previsto ad opera del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146), vi è il divieto di emettere fattura in formato elettronico. La citata esclusione è applicabile anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Si ricorda che, fino al 31 dicembre 2022, il D.L. n. 146/2021 ha prorogato il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti: – tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (cd. STS) con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al STS (di cui all’art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119), nonché – che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al STS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (così come stabilito dall’art. 9-bis del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135). Da quanto sopra discende che i contribuenti forfetari che effettuano tali operazioni non dovranno procedere all’invio, dal 1° luglio 2022, delle fatture elettroniche. Per meglio dire, vi è il divieto di emissione della fattura elettronica, anche per i forfetari che pongono in essere le citate operazioni, fino al 31 dicembre 2022 (salvo ulteriori proroghe). In linea generale, la fattura elettronica, anche per i soggetti minori, dal 1° luglio 2022 andrà trasmessa:
  • entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972), nel caso di fattura immediata;
  • entro il giorno 15 del mese successivo, nel caso di fattura differita.
Per il terzo trimestre 2022, per i soggetti minori, è stato previsto, comunque, un termine più ampio, senza applicazione di sanzioni, qualora la fattura sia trasmessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Per info: Sirio Dal Farra, numero: 0437/933230; e-mail: fiscale@confartigianatobelluno.eu

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