DECRETO AIUTI ED ENERGIA – PRINCIPALI MISURE IN TEMA ENERGIA

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Durante la seduta dell’Assemblea della Camera dei Deputati dello scorso 18 maggio è stato presentato il disegno di legge A.C. 3614 relativo alla conversione in legge del decreto – legge 17/05/2022, n. 50 (pubblicato nella G.U. del 17/05/2022 n. 114), recante “misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, noto anche come decreto aiuti ed energia.

Il provvedimento di conversione del D.L. n. 50/2022, all’esame delle due Commissioni riunite, prevede 59 articoli, dei quali si indicano, in sintesi, le principali misure riguardanti il tema energia, dirette a ridurne il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzativi per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale.

      Articolo 1 Bonus sociale energia elettrica e gas L’art. 1 interviene sul contenimento dei prezzi per i consumatori finali, prevedendo che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale, riconosciute sulla base del valore dell’ISEE, siano rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA, con delibera da adottare entro il 30 giugno, con il chiarimento che l’elevazione da 8.265 euro a 12.000 euro del  valore soglia dell’ISEE entro il quale è ammesso l’accesso ai bonus – già disposta con il precedente decreto legge n. 21 del 2022 – opera dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022
Articolo 2 Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale L’art. 2 incrementa alcuni crediti d’imposta concessi con il D.L. n. 21/2022 alle imprese del settore energetico; in particolare è incrementato il credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, elevando dal 20 al 25 % la spesa agevolabile sostenuta per l’acquisto del combustibile, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022; incrementa inoltre il credito d’imposta, riconosciuto dal D.L. n. 17/2022 e già  elevato dal D.L. n. 21/2022, per le imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore), portando dal 20 al 25 % la quota della spesa agevolabile sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Innalza, infine, il credito d’imposta concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, elevando dal 12 al 15 % l’importo della spesa agevolabile, sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Articolo 4 Estensione al primo trimestre dell’anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale L’art. 4 prevede che alle imprese a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un credito di imposta in ragione del 10 % della spesa sostenuta per l’acquisto di gas nel primo trimestre 2022 qualora il prezzo di riferimento del gas naturale riferito all’ultimo trimestre 2021 abbia subito un incremento superiore del 30 % del corrispondente prezzo medio riferimento al medesimo trimestre del 2019.
Articolo 5 Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione L’art. 5 qualifica i rigassificatori come “interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti” e definisce le regole per la realizzazione di nuovi impianti – compresi quelli galleggianti, e delle connesse infrastrutture, prevedendo una priorità per le valutazioni ambientali e le procedure autorizzative e disponendo la nomina – allo scopo – di un commissario straordinario del Governo.
Articolo 7 Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili L’art. 7 prevede norme di semplificazione delle procedure di autorizzazione per l’installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili disciplinate dal decreto legislativo n. 387/2003. In particolare, nei procedimenti autorizzativi per impianti da fonti rinnovabili, in caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) dello Stato le deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate in caso di valutazioni contrastanti da parte delle amministrazioni competenti sostituiscono il provvedimento di VIA e ad esse si applicano le norme del Codice dell’ambiente. Stabilisce, inoltre, che le deliberazioni confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, così come quelle adottate dal Consiglio dei ministri inerenti al caso di amministrazioni dissenzienti; il procedimento deve concludersi entro i successivi sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’autorizzazione si intende rilasciata se il Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio della VIA. Si prevede, infine, che alle riunioni del Consiglio dei ministri convocate per l’adozione delle deliberazioni di cui sopra, possono essere invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome che esprimono definitivamente la posizione delle amministrazioni di riferimento e di quelle non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.
Articolo 15 Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili L’Art. 15 autorizza SACE S.p.A. a concedere, fino al 31 dicembre 2022, – previa approvazione della Commissione Europea – garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati  all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese – ivi inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale. L’impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sulla sua attività; la garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all’importo massimo garantito, e opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale; sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dal rilascio delle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata la garanzia SACE può essere concessa entro l’importo complessivo massimo di 200 miliardi della “Garanzia Italia SACE” previsto dal decreto-legge n. 23/2020.
Articolo 16 Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili L’art. 16 introduce misure di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese – previa approvazione della Commissione Europea – per far fronte alle difficoltà derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento e dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione; le misure hanno valore fino al 31 dicembre 2022 e consentono – a carico del Fondo di garanzia PMI – il rilascio di garanzie a fronte di investimenti per la realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, con esplicita esclusione delle imprese soggette a sanzioni a seguito del conflitto in Ucraina.
Articolo 55 Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette L’art. 55 aumenta dal 10 al 25 % l’imposta sugli extraprofitti nel settore energetico introdotta con il D.L. n. 21/2022 e ne estende il periodo di applicazione di un mese, fino al 30 aprile 2021. Inoltre, prevede che il contributo sia versato in due date: un acconto del 40 % entro il 30 giugno 2022 e il saldo entro il 30 novembre 2022.

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