Esterometro e fatturazione elettronica: le nuove regole dal 1° luglio 2022.

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L’art. 1 della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha apportato alcune modifiche all’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 in materia di operazioni transfrontaliere.

La norma ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere dovessero essere trasmessi al Sistema di Interscambio (SdI) con il formato del file fattura elettronica e veniva di conseguenza soppresso l’obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle predette operazioni, il cosiddetto “esterometro”.

 

ATTENZIONE: Successivamente la disposizione è stata prorogata alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022.

 

Ora, il nuovo decreto “Semplificazioni”, D.L. n. 73/2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022), ha modificato nuovamente il contenuto dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, precisando che rimangono escluse dall’esterometro, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, anche “quelle, purché di importo non superiore a euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972”.

 

ATTENZIONE: Dal 1° luglio 2022, quindi, non vi sarà l’obbligo di gestire in modalità elettronica le fatture estere per operazioni non soggette ad IVA in quanto prive del requisito della territorialità di importo inferiore a 5.000 euro.

 

Ferma l’esclusione per le operazioni passive fuori campo IVA di importo inferiore ai 5.000 euro, dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi al SdI mediante fattura elettronica con termini differenziati per le operazioni attive e le operazioni passive:

  • per le operazioni attive, la trasmissione dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi utilizzando la fattura elettronica TD01. La fattura dovrà quindi essere trasmessa entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita;

per le operazioni passive, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

 

Per info:

Sirio Dal Farra – Ufficio Fiscale

e-mail: fiscale@confartigianatobelluno.eu

numero: 0437/933230

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