L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la decorrenza dei nuovi obblighi “anti-frodi” per i Bonus edilizi

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Con riferimento alle detrazioni riconosciute per gli interventi edilizi, il decreto “Anti-frodi” (D.L. 11 novembre 2021, n. 157) impone, in caso di opzione, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la nuova regola non si applica alle comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Amministrazione fiscale abbia rilasciato una ricevuta di accoglimento. In questo caso, quindi, non sono obbligatorie l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese.

È stato inoltre affermato che non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione e dell’asseverazione, in capo al contribuente in buona fede che ha ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, entro l’11 novembre 2021, anche se non ha ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate (a tal fine, nei prossimi giorni saranno aggiornate le relative procedure telematiche). La nuova regola si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del richiamato D.L. 157/2021).

Attraverso un’altra FAQ, l’Agenzia ha chiarito che – in relazione al Superbonus – i tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’art. 119, comma 13, del D.L. 34/2020, possono rilasciare, per la stessa tipologia di intervento, anche l’asseverazione della congruità delle spese sostenute prevista dall’art. 1 del D.L. 157/2021.
Interessante anche la precisazione secondo cui il D.M. 6 agosto 2020 (cosiddetto “Requisiti tecnici”) è tuttora vigente nelle more dell’adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica di cui all’art. 119, comma 13-bis, del D.L. 34/2020.

Sirio Dal Farra
Sportello Fiscale
0437 933230
fiscale@confartigianatobelluno.eu

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