Obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari: verifica solo sui ricavi 2021

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Ai fini della verifica dell’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti in regime forfetario, rilevano i soli ricavi/compensi 2021. Dunque, la verifica non andrà fatta anno per anno.

 

Arriva il tanto atteso chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate che con una specifica FAQ pubblicata sul proprio portale mette fine alle diverse interpretazioni a cui si prestava l’art. 18 del D.L. n. 36/2022, Decreto “PNRR”, che ha previsto, con decorrenza dal 1° luglio 2022, l’obbligo di fatturazione elettronica anche in capo a chi in precedenza era esonerato, nello specifico:

 

  • i contribuenti in regime forfetario (art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014);
  • i contribuenti in “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);
  • soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (artt. 1 e 2, Legge n. 398/1991).

 

Per tali ultimi soggetti, l’esonero operava sole se nel periodo d’imposta precedente avessero conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro. Superata tale soglia, l’obbligo di emettere la fattura operava in capo al cessionario o al committente soggetto passivo d’imposta.

 

Detto ciò, l’art. 18 del Decreto “PNRR”, al comma 3, nello stabilire la decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica dispone quanto segue:

 

La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.

 

Da qui era ragionevole pensare che la soglia di 25.000 euro andasse verificata di anno in anno. Dunque, se superata nell’anno 2022, l’obbligo sarebbe dovuto decorrere dall’anno successivo 2023, difatti anche prima del 1° gennaio 2024.

 

Proprio rispetto a tale passaggio, con una specifica FAQ, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

 

La norma citata prevede che l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti precedentemente esclusi “si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.” Pertanto, come precisato anche dalla circolare 26/E del 2022, solo per i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfetari l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022.

 

Di conseguenza, ai fini della verifica dell’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti in regime forfetario, così come per quelli in regime di vantaggio, devono essere verificati i solo ricavi 2021. Cosi ad esempio, un forfetario con ricavi 2021 pari a 20.000 euro e ricavi 2022 pari a 28.000 euro (dunque oltre soglia), potrà continuare con la fatturazione cartacea fino al 31 dicembre 2023. Salva opzione per la fatturazione elettronica.

 

La fatturazione elettronica rimarrà comunque vietata per gli operatori sanitari rispetto alle prestazioni effettuate nei confronti dei privati.

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