L’articolo 16 della Legge annuale sulle PMI (legge n. 34/2026) introduce, per la prima volta, una definizione giuridica di “prodotto artigianale”, individuandolo esclusivamente come il prodotto realizzato da un’impresa iscritta all’Albo delle imprese artigiane. Una novità destinata a rafforzare la tutela delle denominazioni riferite all’artigianato e all’artigianalità e a garantire maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori.
A chiarire l’ambito di applicazione della norma sono le FAQ pubblicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che precisano come l’obiettivo sia impedire che imprese o soggetti non iscritti all’Albo possano presentare al pubblico prodotti o servizi come “artigianali”, inducendo in errore i consumatori.
Le indicazioni ministeriali evidenziano tuttavia che la disciplina non limita la commercializzazione di prodotti effettivamente realizzati da imprese artigiane. Anche le imprese non artigiane possono continuare a venderli e promuoverli come tali, purché sia chiaramente indicata la provenienza dei prodotti e non si crei confusione sull’identità dell’impresa che li commercializza.
Resta inoltre consentito utilizzare espressioni che descrivono le caratteristiche qualitative o le modalità di produzione, come “fatto a mano”, “tradizionale”, “di qualità”, “su misura”, “sartoriale” o “realizzato con manualità”, a condizione che tali indicazioni siano veritiere e non risultino ingannevoli.
La disciplina trova applicazione sul territorio nazionale. Per i prodotti destinati ai mercati esteri, il Ministero ritiene invece possibile utilizzare riferimenti all’artigianalità, comprese espressioni in lingua inglese come craftsmanship o artisanal process, purché il messaggio non sia ingannevole e siano rispettate le normative vigenti nei Paesi di destinazione.
Anche manifestazioni, eventi e fiere potranno qualificarsi come “artigiani” solo se i prodotti presentati con tale denominazione provengono effettivamente da imprese artigiane e tale provenienza sia dimostrabile.
Nel complesso, la nuova disciplina punta a rafforzare la tutela del valore dell’artigianato, riservando l’utilizzo delle denominazioni “artigianato” e “artigianale” alle imprese regolarmente iscritte all’Albo, garantendo al tempo stesso una comunicazione più chiara e trasparente verso il mercato e i consumatori.
Di seguito le Indicazioni operative per usare correttamente i riferimenti all’artigianato nella promozione di prodotti e servizi a cura di Confartigianato Imprese.






