Regolarizzazione delle violazioni formali

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L’Agenzia Entrate, con il provvedimento n. 27629 del 30 gennaio 2023, ha reso operativa la regolarizzazione delle violazioni formali reintrodotta dall’art. 1, commi 166-173, della legge n. 197/2022.

 

Ambito di applicazione

Con la definizione agevolata possono essere regolarizzate, per ciascun periodo d’imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale.

 

Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi. Più in generale, nella regolarizzazione rientrano comunque le violazioni formali a cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo precedente.

 

La regolarizzazione non si applica:

 

  • alle violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi;
  • alle violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, intendendosi per tale il procedimento concluso in modo definitivo alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, vale a dire al 1° gennaio 2023;
  • alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
  • agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura.

 

La regolarizzazione non può, inoltre, essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. L’esclusione rileva sia con riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990, sia con riferimento alle violazioni inerenti all’IVAFE e all’IVIE.

 

Perfezionamento della regolarizzazione

 

Le irregolarità od omissioni vengono rimosse entro il 31 marzo 2024 attraverso il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta, indicati nel modello F24, cui si riferiscono le violazioni formali. Qualora le violazioni formali non si riferiscono ad un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento dell’importo regolarizza le violazioni formali che si riferiscono al periodo d’imposta che ha termine nell’anno solare indicato nel modello F24. Quando nello stesso anno solare hanno termine in date diverse più periodi d’imposta, per ciascuno di essi va eseguito il versamento dell’importo di 200 euro. Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. É consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023.

 

Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato. Il perfezionamento della regolarizzazione non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo versate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire in esecuzione di pronuncia giurisdizionale o di provvedimento di autotutela.

 

Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di PVC, consegnato anche successivamente al 1° gennaio 2023, sono prorogati di due anni i termini per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione.

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