Attività – Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno.
Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 250 euro, è possibile eseguire il versamento entro il 30 settembre. Qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 250 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (ovvero entro il 30 novembre).
Soggetti obbligati – Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo.
Modalità – Il pagamento può essere effettuato, tramite l’apposito servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E/2019, che ha istituito i seguenti codici tributo:
– “2522” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”.
Per info:
Sirio Dal Farra – Ufficio fiscale
Numero: 0437/933230
E-mail: fiscale@confartigianatobelluno.eu