Sicurezza sul lavoro – modifiche sostanziali al Testo Unico D. Lgs. 81/2008

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Il D.L. n. 146/2021 “fisco – lavoro”, convertito con L. n. 215/2021 (G.U. n. 301 del 20/12/2021), introduce una serie di sostanziali novità in materia di salute e sicurezza, andando a modificare il D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro – TUSSL).

Tali novità, indicate all’articolo 13 del suddetto decreto convertito, riguardano svariati aspetti della salute e sicurezza sul lavoro quali:

  • nuovi obblighi del DL: l’art. 18 del D. Lgs. 81/2008 viene modificato stabilendo che il datore di lavoro deve provvedere all’individuazione del preposto. Tale obbligo si applica anche al DL appaltante, il quale dovrà individuare il personale qualificato come preposto ed informarne formalmente il committente;
  • funzioni del preposto: le modifiche all’art. 19 del D. Lgs. 81/2008 introducono il cosiddetto “obbligo di intervento” per il preposto nel caso in cui rilevi comportamenti “non conformi”. Dovrà pertanto intervenire dando indicazioni al fine di correggere il comportamento e, qualora queste siano disattese, dovrà interrompere l’attività del lavoratore ed informare i diretti superiori. L’interruzione dell’attività lavorativa e la conseguente informazione dei superiori dovranno essere applicate anche nel caso di deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e di condizioni di pericolo;
  • formazione: viene dato mandato alla Conferenza Stato – Regioni di adottare, entro il 30 giugno 2022, un Accordo che accorpi, rivisiti e modifichi gli Accordi precedenti al fine di:
    • individuare durata, contenuti minimi e modalità di formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
    • individuare le modalità delle verifiche finali dei corsi di formazione e le modalità di verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

Inoltre, viene stabilito che la formazione per datori di lavoro, dirigenti e preposti dovrà essere svolta interamente in presenza e con cadenza almeno biennale;

  • addestramento: viene ridefinito come “una prova pratica” che valuti la capacità del lavoratore di saper usare correttamente (ed in sicurezza) macchinari, impianti, attrezzature, dispositivi, etc. Di tale attività va tenuta traccia in un registro aziendale che può essere anche informatizzato;
  • notifica preliminare: obbligo di inviare le “notifiche preliminari” di cui all’art. 99 del D. Lgs. 81/2008 in una banca dati in fase di istituzione presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ferma l’interoperabilità con le banche dati esistenti.

Oltre a quanto elencato, vengono introdotte modifiche che vanno ad interessare le attività degli organismi paritetici nonché a introdurre nuove fattispecie sanzionatorie in connessione con i nuovi obblighi introdotti.

Ulteriore novità importante introdotta riguarda la sospensione dell’attività imprenditoriale che viene ora identificata come conseguenza diretta in caso di gravi inadempimenti in materia sia di lavoro irregolare che di salute e sicurezza.

Per quanto riguarda il lavoro irregolare, la sospensione avviene qualora al momento della visita ispettiva venga riscontrato che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti irregolarmente occupato o siano presenti lavoratori inquadrati come autonomi occasionali impiegati in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

A tal proposito viene introdotto un obbligo di comunicazione preventiva, all’Ispettorato territorialmente competente, dell’avvio dell’attività di tali lavoratori, da effettuarsi secondo le modalità previste per il lavoro intermittente, ossia tramite SMS o posta elettronica. La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione.

Su questo punto va evidenziato come tale modifica ponga diversi dubbi interpretativi e di operatività, per cui Confartigianato ha sottoposto in via informale alcune richieste di chiarimento circa il nuovo adempimento, chiedendo l’emanazione di istruzioni operative in merito.

Per quanto concerne, invece, salute e sicurezza sul luogo di lavoro le fattispecie che portano direttamente alla sospensione sono elencate nel modificato Allegato I, riportato di seguito.

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Per maggiori informazioni:

Roberto Saviane
ambiente@confartigianatobelluno.eu
0437 933270

Luisa Bogo
lbogo@confartigianatobelluno.eu
0437 933272

Mara Brancher
mbrancher@confartigianatobelluno.eu
0437 933290

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