Con la Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro riassuntivo e fa il punto sulla misura agevolativa introdotta dal D.L. “Rilancio” (D.L. n. 34/2020, art. 119) per le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
La circolare, nello specifico, fornisce chiarimenti in merito ai beneficiari dell’agevolazione, agli edifici interessati, alle tipologie di interventi ammesse all’agevolazione, fino a toccare i principali aspetti legati all’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito e i relativi adempimenti previsti.
Tutto quello che c’è da sapere sul tema, quindi, riassunto in un unico documento che l’Agenzia ha realizzato tenendo conto dei pareri forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (Enea) e dalla Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, oltre che delle risposte fornite alle istanze di interpello presentate dai contribuenti.
Nel documento sono inoltre commentate le più recenti modifiche normative sulla disciplina, per effetto delle quali il Superbonus 110% si applica alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, o per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Sono ammesse all’agevolazione le spese che saranno sostenute entro il 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025).
Infine, il bonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 dai condomìni, con una analoga diminuzione progressiva per gli oneri sostenuti nel 2024 e nel 2025.
Per info:
Sirio Dal Farra – Ufficio fiscale
Numero: 0437/933230
E-mail: fiscale@confartigianatobelluno.eu