Tachigrafo obbligatorio dal 1° luglio 2026 per mezzi leggeri

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Dal 1° luglio 2026 entrerà in vigore l’obbligo di installare e utilizzare il tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2) sui veicoli commerciali con massa complessiva superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate impiegati in attività di trasporto internazionale o di cabotaggio all’interno dell’Unione Europea.

 

La novità riguarda quindi anche molti furgoni e veicoli commerciali leggeri che fino ad oggi non erano soggetti alla normativa sul tachigrafo.

 

Le nuove disposizioni si applicano ai veicoli utilizzati:

 

  • per trasporti internazionali in conto terzi;
  • per operazioni di cabotaggio;
  • in alcuni casi anche per trasporti internazionali in conto proprio, quando la guida rappresenta l’attività principale del conducente.

 

È importante evidenziare che anche un mezzo utilizzato normalmente solo sul territorio nazionale, se effettua anche un solo viaggio internazionale, rientra nell’ambito di applicazione della normativa.

 

Cosa cambia con il nuovo tachigrafo

 

Il dispositivo richiesto sarà lo Smart Tachograph Version 2 (G2V2), dotato di funzioni avanzate rispetto ai modelli precedenti.

 

Oltre alla registrazione dei tempi di guida, pause e riposi, il nuovo tachigrafo memorizza:

 

  • la posizione del veicolo all’inizio, durante e al termine del viaggio;
  • i passaggi di frontiera;
  • i luoghi e i tempi di carico e scarico.

 

Le autorità di controllo potranno inoltre effettuare verifiche anche da remoto tramite sistemi di comunicazione dedicati.

 

Quando si applicano gli obblighi

 

Gli obblighi previsti dal Regolamento europeo sui tempi di guida e riposo si applicano durante:

 

  • i trasporti internazionali;
  • le operazioni di cabotaggio collegate.

 

Al contrario, durante i trasporti svolti esclusivamente in Italia, la normativa europea non si applica e il tachigrafo può essere utilizzato in modalità “out of scope”.

 

Il Ministero precisa comunque che è consigliabile inserire sempre la carta conducente nel tachigrafo, così da poter dimostrare con continuità l’attività svolta nei 56 giorni precedenti.

 

Obblighi per i conducenti

 

I conducenti interessati dovranno:

 

  • utilizzare correttamente il tachigrafo e la carta conducente;
  • rispettare i tempi di guida, pausa e riposo previsti dal Regolamento CE 561/2006;
  • conservare ed esibire le registrazioni relative ai 56 giorni precedenti.

 

Nel caso in cui, in tale periodo, non siano stati effettuati trasporti internazionali soggetti alla normativa europea, si consiglia di utilizzare l’attestazione delle assenze prevista dalla normativa vigente.

 

Il Ministero chiarisce inoltre che, se durante la settimana viene effettuato un trasporto internazionale, il conducente entra nell’ambito di applicazione del Regolamento europeo e deve quindi rispettare anche gli obblighi relativi al riposo settimanale.

 

Obblighi per le imprese

 

Dal 1° luglio 2026 anche le imprese che utilizzano veicoli tra 2,5 e 3,5 tonnellate per attività internazionali dovranno adempiere agli obblighi di:

 

  • organizzazione dei servizi di trasporto;
  • formazione e istruzione dei conducenti;
  • controllo sul corretto utilizzo del tachigrafo e sul rispetto dei tempi di guida e riposo.

 

Sarà quindi opportuno verificare per tempo:

 

  • quali mezzi rientrano nel nuovo obbligo;
  • la necessità di installare il tachigrafo G2V2;
  • la formazione degli autisti;
  • le procedure aziendali di registrazione e controllo.

 

Sanzioni

 

La mancata installazione o il mancato utilizzo del tachigrafo comporta sanzioni amministrative da 866 euro a 3.464 euro, oltre alla possibile sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi.

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