Torna a € 258,23 il limite di non imponibilità delle erogazioni ai dipendenti

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La misura speciale e transitoria introdotta per l’anno 2020, finalizzata ad attenuare gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica ha avuto sulla capacità di spesa dei lavoratori, ha introdotto come noto l’innalzamento temporaneo del limite di esenzione fiscale delle erogazioni liberali in natura a favore dei dipendenti a € 516,46. Tale agevolazione è stata successivamente prorogata anche per l’anno 2021.

Nonostante l’auspicio di un’ulteriore proroga, nella Legge di Bilancio 2022 non sono state previste misure specifiche con la conseguenza che dal 1° gennaio 2022 il limite di spesa non imponibile è tornato al valore previsto dal TUIR, ossia € 258,23 su base annua.

Secondo la definizione fornita dal TUIR, il reddito di lavoro dipendente è costituito sia dalle somme percepite, sia dai valori, anche in erogazioni liberali, percepiti in relazione al rapporto di lavoro. Le erogazioni liberali in natura, definite dall’amministrazione finanziaria come fringe benefit, se complessivamente inferiori a € 258,23 nel periodo d’imposta di riferimento, non concorrono a formare il reddito imponibile, come previsto dall’ultimo periodo del c. 3 dell’art. 51 TUIR.

Si ricorda che l’esenzione riguarda solamente le erogazioni in natura, i c.d. fringe benefit, ne consegue che le erogazioni in denaro rimangono sempre interamente tassate.
Nel caso in cui il valore dei beni e servizi superi il predetto limite, concorrerà a formare reddito di lavoro dipendente l’intero importo ricevuto e non solo l’eccedenza, infatti, come più volte chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il valore di € 258,23 non opera come “franchigia”, ma come limite assoluto che determina l’applicazione dell’agevolazione in toto.

In relazione all’esenzione, sono da considerarsi fringe benefit:
• sia quelli determinati in base al valore normale, che quelli determinati con metodi convenzionali, in presenza di benefits determinati con criteri differenti occorrerà procedere alla somma dei valori ottenuti e verificare il superamento della soglia;
• i beni ceduti e i servizi prestati non solo al dipendente, ma anche a qualunque soggetto ad esso equiparato (pensionato, cassaintegrato, etc.);
• i beni ceduti e i servizi prestati ai familiari del dipendente (coniuge, figli e altri famigliari indicati all’art. 12 TUIR) anche se non fiscalmente a carico;
• i diritti di ottenere beni e servizi da soggetti terzi.

Ai fini del superamento del limite, si devono considerare:
• gli importi tassabili in capo al dipendente e, quindi, al netto di quanto è stato eventualmente corrisposto da quest’ultimo (compressivo dell’eventuale IVA a carico del dipendente);
• tutti i fringe benefit percepiti (si pensi al caso delle auto aziendali), anche derivanti da più rapporti di lavoro intrattenuti nello stesso periodo d’imposta;
• il controvalore dell’eventuale welfare previsto dalla contrattazione collettiva (nazionale o aziendale).

Il datore di lavoro, in quanto sostituto d’imposta, dovrà applicare la ritenuta nel periodo di paga in cui avviene il superamento della soglia di € 258,23, nel caso invece in cui risulti chiaro che il valore del bene o del servizio, considerando l’intero periodo d’imposta, supererà il limite consentito, la ritenuta andrà applicata a partire dal primo periodo di paga.

Non rientra nell’ambito della soglia di esenzione l’importo dei buoni pasto che eccede il limite normativo previsto pari a € 4 o € 8 nel caso di buoni elettronici.
L’agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano nei fringe benefits, anche i beni e i servizi riconosciuti al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”. Pertanto, l’esclusione dalla tassazione opera anche nel caso in cui la liberalità sia erogata ad un solo dipendente, non è più necessario che sia concessa alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti, o in occasione di festività, pur restando fermo il limite di € 258,23.
Particolare attenzione va riservata al welfare riservato al lavoratore poiché il valore di quest’ultimo rientra nel calcolo del limite. Per esempio, il C.C.N.L. Metalmeccanica prevede la messa a disposizione ai lavoratori di buoni welfare pari a € 200 per ciascun anno (a decorrere dal 1°giugno) che possono concretizzarsi in:
• buoni spesa;
• buoni carburante;
• ricariche telefoniche.
Ne consegue che, per non superare il limite di € 258,23 il datore di lavoro non potrà effettuare erogazioni in natura con un valore maggiore a € 58,23.

Fringe benefit e Voucher
Come noto uno degli strumenti più utilizzati dalle aziende al fine di gratificare i propri dipendenti è costituito dai c.d. “voucher di spesa”.
I voucher costituiscono benefit in natura e quindi non imponibili nei limiti di spesa consentiti a condizione che gli stessi rappresentino una specifica utilità e diano diritto alla fruizione di una sola prestazione, opera, servizio o bene per l’intero suo valore nominale.
Non può essere emesso a parziale copertura del costo di una prestazione, opera o servizio e non è integrabile da parte del titolare. Non può rappresentare somme di denaro e non può essere emesso a rimborso di spese già sostenute dal dipendente.
Deve riportare il nominativo dell’effettivo fruitore della prestazione, ossia non può essere monetizzato o ceduto a terzi.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Sindacale

0437 933206/0437 933242

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