TRASPORTI – Idoneità finanziaria: obbligo di dimostrazione annuale

Condividi articolo:

Con circolare prot. n. 4499 del 17 febbraio 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ribadito che l’idoneità finanziaria è un requisito obbligatorio per tutte le imprese che svolgono autotrasporto merci per conto terzi e che non si tratta di un adempimento una tantum.

 

Il requisito, previsto dal Regolamento (CE) n. 1071/2009, deve essere:

 

  • posseduto per l’accesso alla professione;
  • dimostrato ogni anno per poter continuare l’attività;
  • necessario per mantenere l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN).

 

La verifica annuale serve a garantire che l’impresa disponga nel tempo di risorse economiche adeguate a sostenere l’attività di autotrasporto.

 

Modalità di dimostrazione

 

La circolare chiarisce che l’idoneità finanziaria può essere dimostrata ogni anno scegliendo una sola delle seguenti modalità alternative:

 

  • Modello IDOFIN con certificazione rilasciata da un revisore legale iscritto al relativo registro;

SCARICA IL MODELLO IDOFIN

  • Attestazione rilasciata da un istituto bancario o da un’impresa di assicurazione.

SCARICA IL MODELLO DI CERTIFICAZIONE

 

Le due modalità non sono cumulabili: l’impresa deve sceglierne una per ciascun anno.

 

Presentazione della documentazione

 

La documentazione deve essere trasmessa agli Uffici della Motorizzazione Civile:

 

  • direttamente dall’impresa;
  • oppure tramite soggetti delegati (ad esempio studi di consulenza automobilistica autorizzati).

 

Non è invece consentito l’invio diretto da parte dei soggetti che rilasciano l’attestazione (revisori legali, banche o imprese di assicurazione).

Cerca articoli

Cerca

Ultimi articoli

Categorie
Archivi
Hai bisogno di aiuto o hai un dubbio?

Se desideri più informazioni o vuoi richiedere una consulenza, scrivici o chiamaci.

CONTATTACI

Articoli Correlati