Con circolare prot. n. 4499 del 17 febbraio 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ribadito che l’idoneità finanziaria è un requisito obbligatorio per tutte le imprese che svolgono autotrasporto merci per conto terzi e che non si tratta di un adempimento una tantum.
Il requisito, previsto dal Regolamento (CE) n. 1071/2009, deve essere:
- posseduto per l’accesso alla professione;
- dimostrato ogni anno per poter continuare l’attività;
- necessario per mantenere l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN).
La verifica annuale serve a garantire che l’impresa disponga nel tempo di risorse economiche adeguate a sostenere l’attività di autotrasporto.
Modalità di dimostrazione
La circolare chiarisce che l’idoneità finanziaria può essere dimostrata ogni anno scegliendo una sola delle seguenti modalità alternative:
- Modello IDOFIN con certificazione rilasciata da un revisore legale iscritto al relativo registro;
- Attestazione rilasciata da un istituto bancario o da un’impresa di assicurazione.
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Le due modalità non sono cumulabili: l’impresa deve sceglierne una per ciascun anno.
Presentazione della documentazione
La documentazione deve essere trasmessa agli Uffici della Motorizzazione Civile:
- direttamente dall’impresa;
- oppure tramite soggetti delegati (ad esempio studi di consulenza automobilistica autorizzati).
Non è invece consentito l’invio diretto da parte dei soggetti che rilasciano l’attestazione (revisori legali, banche o imprese di assicurazione).






