DA OGGI (12 NOVEMBRE 2021) IN VIGORE IL DECRETO LEGGE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DEI BONUS FISCALI

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Introdotto l’obbligo del visto di conformità e della congruità delle spese anche per lo sconto e cessione delle detrazioni edilizie ordinarie, nonché per l’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione 110%

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 157 dell’11 novembre 2021, in vigore da oggi 12 novembre 2021, che introduce controlli e nuovi adempimenti in caso di interventi che danno luogo a detrazioni edilizie, sia ordinarie che 110%, soprattutto nelle ipotesi in cui il relativo credito è ceduto o scontato direttamente in fattura.

  1. Richiesta del visto di conformità (articolo 1, comma 1)

L’obbligo del visto di conformità attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione, viene ora richiesto:

  • anche per l’utilizzo in detrazione del Superbonus in dichiarazione dei redditi, e non solo per l’opzione per sconto/cessione. Fa eccezione il caso in cui il contribuente che intende utilizzare in dichiarazione la detrazione, presenta la stessa direttamente all’Agenzia delle entrate (precompilata) o tramite il sostituto che presta l’assistenza fiscale (comma 1, lett. a);
  • per l’opzione per sconto/cessione delle detrazioni edilizie “ordinarie” (comma 1, lett. b).
  1. Asseverazione della congruità delle spese sostenute (articolo 1, commi 1 e 2)

Per ottenere il visto di conformità è necessario che un tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute. Ai fini della congruità delle spese è possibile fare riferimento, oltre che ai prezzari, anche ai valori massimi che, per talune categorie di beni, saranno espressamente individuati con un decreto del Ministero della Transizione Ecologica da emanare entro 30 giorni dalla conversione del decreto-legge. Dovranno essere forniti chiarimenti ufficiali ed urgenti in merito ai soggetti abilitati e ai contenuti dell’asseverazione.

  1. Controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle entrate (articolo 2)

Le cessioni dei crediti relativi alle detrazioni edilizie (sia 110% che detrazioni ordinarie) e di quelli riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 (affitti, sanificazione e adeguamento ambienti di lavoro) sono passibili di sospensione, fino a 30 giorni, da parte dell’Agenzia delle entrate se presentano profili di rischio. A tal fine sarà emanato un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per definire i relativi criteri e modalità.

Una specifica disposizione (comma 4) è prevista per le banche ed altri istituti finanziari che intervengono nelle cessioni: tali soggetti non procedono all’acquisto dei crediti in tutti i casi in cui le operazioni presentano rischi collegati all’antiriciclaggio.

  1. Recupero del credito (articolo 3)

L’articolo 3 disciplina i controlli dell’Agenzia e l’azione di recupero dei crediti privi dei requisiti richiesti. L’Agenzia procede con atto di recupero notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, oltre a sanzioni e interessi.

  1. Conclusioni

Da oggi, a seguito delle nuove disposizioni, anche in attesa di adeguamento del modello di comunicazione dell’opzione, e dei tracciati record, non sarà possibile inviare all’Agenzia il citato modello con la conseguenza che resta bloccato il relativo “mercato” dei crediti fiscali.

In tutti i modi, anche una volta adeguate le procedure da parte di Agenzia (che dovrebbe avvenire nel giro di pochi giorni) resta l’appesantimento degli adempimenti relativi al visto di conformità e all’asseverazione.

L’attività di apposizione del visto sulle comunicazioni di cessione/sconto pratiche Superbonus 110% non risente degli effetti delle nuove previsioni (salvo l’eventuale sospensione per 30 gg. a seguito dei controlli introdotti dall’art. 2 del D.L. in oggetto) e, pertanto, le relative pratiche di cessione/sconto possono continuare ad essere trasmesse. Tuttavia l’acquisizione delle stesse da parte dell’Agenzia delle entrate potrebbe subire ritardi in conseguenza del necessario adeguamento della piattaforma di cessione per l’aggiornamento delle specifiche tecniche al fine di poter ricomprendere gli altri bonus edilizi nel nuovo obbligo dell’apposizione del visto di conformità.

Sirio Dal Farra
Sportello Fiscale
0437 933230
fiscale@confartigianatobelluno.eu

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