Dl antifrode: “Illogico escludere i prezzari DEI per verifica congruità”

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Con il decreto-legge n. 157 del 2021 è stato introdotto l’obbligo dell’asseverazione della congruità della spesa per tutti i bonus edilizi rinviando a un Suo decreto l’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni.

Per tutti gli interventi diversi dall’ecobonus (sia ordinario sia 110%), al momento, i tecnici abilitati, possono utilizzare per asseverare la congruità della spesa solo i criteri residuali in quanto, a normativa vigente, è stabilito che “nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.”.

Fra i criteri ammessi, in attesa dell’emanazione del citato decreto, anche nella circolare 16/E, emanata lunedì sera dall’Agenzia delle Entrate, non è ricompreso il riferimento ai prezzari DEI che sono, di fatto, i più utilizzati in quanto, spesso, le altre fonti indicate non risultano aggiornate.

Di qui l’appello di Confartigianato al Ministro della Transizione Ecologica Cingolani, per poter utilizzare come già avviene in materia di ecobonus, in via alternativa, anche i citati prezzari DEI. In assenza di tale possibilità le imprese della filiera delle costruzioni segnalano che i tecnici abilitati hanno difficoltà nel procedere alle asseverazioni con conseguenti ritardi nella cessione dei crediti che comportano problemi di liquidità per le stesse aziende. Non è logico ammettere la possibilità di utilizzare i citati prezzari DEI solo per una serie di interventi e non anche per tutti gli altri, oggi assoggettati all’asseverazione della congruità della spesa.

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