Registratori e server RT malfunzionanti ma non posti “fuori servizio”: l’Agenzia apre alla disapplicazione delle sanzioni

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Con la risposta all’istanza di interpello 6 maggio 2022, n. 247, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti da porre in essere in caso di malfunzionamento del registratore telematico o del server RT, intendendosi come tale qualsiasi anomalia che riguardi una sua componente (come ad esempio la singola cassa collegata a un server RT) o l’intero apparato, rendendolo non in grado di memorizzare e trasmettere nei termini dati completi e corretti al Sistema AE. In particolare:
  1. nella situazione indicata, l’impianto dev’essere posto nello stato “Fuori Servizio”, secondo le modalità illustrate nelle specifiche tecniche allegate al Provvedimento 28 ottobre 2016, n. 182017;
  2. la corretta tenuta del registro di emergenza rende non obbligatoria la trasmissione (o ritrasmissione) dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento tramite la procedura di emergenza messa a disposizione dall’Amministrazione fiscale o la certificazione dei corrispettivi con strumenti alternativi come le fatture. Tale trasmissione può comunque avvenire su base volontaria avvalendosi della citata procedura di emergenza. Restano comunque fermi gli obblighi previsti dalla normativa, quali la tempestiva richiesta di intervento di un tecnico specializzato;
  3. la memoria dei singoli punti cassa può essere utilizzata in luogo del registro di emergenza;
  4. qualora siano state rispettate le prescrizioni di cui sopra e versata correttamente l’imposta, non si applicano le sanzioni di cui agli artt. 6, comma 2-bis, 11, comma 2-quinquies e 12, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.
Nel caso in cui, pur a fronte della corretta liquidazione dell’imposta e dell’utilizzo del registro di emergenza, in presenza di un malfunzionamento il registratore telematico/server RT non sia stato posto “fuori servizio” ed abbia proceduto alla memorizzazione/invio di dati incompleti o comunque non veritieri, si applica la sanzione di 100 euro per ogni trasmissione, ai sensi dell’art. 11, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 471/1997. L’Agenzia ha comunque precisato che, per i comportamenti tenuti prima del 6 maggio 2022 “è sempre possibile che gli Uffici competenti ai fini del controllo, esaminando il caso concreto, valutino l’eventuale presenza di cause di non punibilità in applicazione della legislazione vigente”. Si tenga infine presente che la sanzione è comunque esclusa in presenza di arrotondamenti normativamente consentiti (al riguardo si cita ad esempio l’art. 13-quater del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96) o in caso di corretto invio/re-invio entro i 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Per info: Sirio Dal Farra – Ufficio Fiscale e-mail: fiscale@confartigianatobelluno.eu numero: 0437/933230

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