Superbonus e bonus edilizi, dalle Entrate i chiarimenti su visto di conformità e attestazione di congruità della spesa

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Con la circolare 27 maggio 2022, n. 19/E , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, qui esaminati, in merito alle novità introdotte dall’art. 1, comma 28, lettere h), i) e l), della Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) relativamente all’introduzione del visto di conformità ai fini della fruizione del Superbonus e per quanto riguarda l’asseverazione/attestazione di congruità della spesa e i prezzari di riferimento. Il documento di prassi commenta inoltre le altre regole per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito e le novità in materia di contrasto alle frodi. SUPERBONUS: OBBLIGO del VISTO di CONFORMITÀ NOVITÀ della LEGGE di BILANCIO 2022: Per effetto dell’entrata in vigore della Legge n. 234/2021, l’obbligo del visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta – richiesto per fruire del Superbonus mediante le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito – è stato esteso anche al caso in cui il contribuente fruisca di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi. ESCLUSIONI dall’OBBLIGO: L’obbligo del visto di conformità non sussiste nel caso in cui la dichiarazione sia presentata:
  • direttamente dal contribuente attraverso la dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate (modelli 730 o REDDITI)
oppure
  • tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).
L’Agenzia ha inoltre precisato che l’obbligo del visto di conformità non sussiste neppure nel caso in cui il contribuente che intenda fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi precompilata, modifichi i dati contenuti nella stessa e la presenti direttamente. DECORRENZA dell’OBBLIGO: Sia per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, sia per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, l’obbligo di apposizione del visto di conformità per la fruizione del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi si applica con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021. SPESE SOSTENUTE per il VISTO di CONFORMITÀ: Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità sono detraibili, anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui l’apposizione del visto di conformità sia assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, ai fini della fruizione della detrazione occorre che le spese concernenti l’apposizione del visto relativo al Superbonus siano indicate separatamente nel documento giustificativo, poiché solo queste ultime sono detraibili. Indicazione separata per tipologia di intervento L’Agenzia ha inoltre puntualizzato che occorre anche suddividere le spese per il visto relativo al Superbonus in relazione alle diverse tipologie di intervento, “in quanto tali spese rientrano nei massimali specifici per ogni intervento”. ASSEVERAZIONE/ATTESTAZIONE di CONGRUITÀ della SPESA e PREZZARI PREZZARI: Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, richiesta per fruire del Superbonus, occorre fare riferimento:
  • ai prezzari individuati dal D.M. 6 agosto 2020;
  • ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dal Ministero della Transizione ecologica con il D.M. 14 febbraio 2022. Con tale provvedimento, in particolare, sono stati stabiliti i “costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”.
 SISMABONUS, BONUS FACCIATE, BONUS EDILIZI: I criteri individuati per valutare la congruità della spesa degli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, anche rientranti nel Superbonus, previsti dal citato D.M. 6 agosto del 2020, si applicano anche:
  • agli interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del D.L. n. 63/2013;
  • agli interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di cui all’art. 1, commi da 219 a 223, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) (Bonus facciate);
  • agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, del TUIR.
DECORRENZA delle NUOVE REGOLE: Il D.M. 14 febbraio 2022 si applica:
  • agli interventi, per i quali è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, se la richiesta di tale titolo è presentata a decorrere dal 16 aprile 2022;
  • agli interventi, per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, iniziati dal 16 aprile 2022.
FASE TRANSITORIA: Ai fini dell’attestazione della congruità delle spese, nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi previsti dall’art. 119, comma 13-bis, del D.L. n. 34/2020, è possibile utilizzare:
  • i prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome;
  • i listini ufficiali o delle locali Camere di Commercio o, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi;
i prezzari individuati dal D.M. 6 agosto 2020. Per info: Sirio Dal Farra – Ufficio Fiscale numero: 0437/933230 e-mail: fiscale@confartigianatobelluno.eu

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