Entro il 27 dicembre 2022 i soggetti IVA sono tenuti al versamento dell’acconto IVA

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Entro il 27 dicembre 2022, come di consueto, i soggetti IVA sono tenuti al versamento dell’acconto IVA dovuto per l’anno in corso.

 

Il versamento dell’acconto è dovuto in relazione alle liquidazioni periodiche di chiusura, ossia alle liquidazioni riguardanti l’ultimo mese o l’ultimo trimestre dell’anno.

 

Si tratta, in particolare, delle liquidazioni relative:

– al mese di dicembre per i contribuenti mensili;

– al trimestre ottobre-dicembre per i contribuenti trimestrali ordinari;

– al quarto trimestre per i contribuenti trimestrali “speciali” di cui all’art. 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Soggetti interessati ed esonerati

 

Sono obbligati al versamento dell’acconto IVA tutti i contribuenti IVA, salvo alcune eccezioni.

 

Infatti, non sono tenuti al pagamento dell’acconto coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche IVA, mensili o trimestrali (per esempio, gli agricoltori esonerati e chi ha optato per il regime forfetario) e gli enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini IVA (per esempio, i Comuni che gestiscono l’erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore).

 

Scendendo un po’ più nel dettaglio, non devono versare l’acconto:

  • coloro che non dispongono dei dati, su cui sostanzialmente si basa il calcolo, come ad esempio è il caso dei soggetti che:
    • hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l’attività;
    • hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione IVA periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
    • pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità IVA per l’anno interessato con una eccedenza detraibile di imposta.
  • i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro;
  • i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);
  • i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giuochi in regime speciale;
  • le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario;
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
  • gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’IVA;
  • i contribuenti in regime “forfetario” (art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014) e dei “minimi” (art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007, art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni).

 

Metodi di calcolo

 

Il contribuente può scegliere, a seconda della convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo:

  • storico
  • previsionale
  • analitico

 

Metodo storico

Si tratta del metodo più semplice in quanto si determina calcolando l’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente.

Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente, quindi:

  • per i contribuenti mensili: dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2021;
  • per i contribuenti trimestrali ordinari: dalla dichiarazione annuale IIVA;
  • per i contribuenti trimestrali “speciali” di cui all’art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc.): dalla liquidazione periodica del quarto trimestre 2021.

 

Per i contribuenti trimestrali, il “dato storico” di riferimento è dato dalla somma dell’imposta versata a titolo di acconto per l’anno d’imposta 2021 e di quella a saldo dovuta per il medesimo anno al netto della maggiorazione a titolo d’interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale a titolo di “indennizzo” della dilazione del versamento dell’imposta concessa (risoluzione n. 157/E/2004).

 

 

Metodo previsionale

Con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.

Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare:

  • per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
  • in sede di dichiarazione annuale IVA o del modello Redditi, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
  • per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.

 

Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente (circolare 3 dicembre 1991, n. 52/446038).

 

 

Metodo analitico

Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre e l’acconto da pagare è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’IVA relativa alle operazioni effettuate ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, e precisamente:

  • operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
  • operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
  • operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

 

In sintesi, il contribuente deve quindi effettuare una liquidazione atipica dell’IVA relativa ai predetti periodi (1.12 – 20.12.2022 o 1.10 – 20.12.2022), il cui risultato a debito dovrà essere versato interamente (e non nella misura dell’88%).

 

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